Non ci sono segreti. Questa è la lettera che ho inviato ieri al Presidente della FICK Luciano Buonfiglio
"Egregio Presidente Luciano Buonfiglio,
sono Vittorio Pongolini. Ci conosciamo da decenni per le diverse occasioni in cui abbiamo avuto modo di incontrarci per presentare e supportare il nostro magnifico sport, vuoi attraverso la Rassegna Videofotografica di Milano del CCM e vuoi in occasione di gare e manifestazioni di presentazione di vari Campionati mondiali ed italiani all’Idroscalo.
Fatta questa doverosa premessa di ri-presentazione, ci terrei a riportarti e a sensibilizzarti riguardo a quanto sta emergendo con prepotenza sul Forum di CKItalia, il forum dei canoisti associato a CKFiumi (link presente anche sul sito della Federazione) nei riguardi dei limiti di navigabilità dei Kayak in mare.
In particolare le costruttive discussioni riguardano gli attuali Kayak da Mare (
http://forum.ckfiumi.net/index.php/topic,4212.0.html ), vere e proprie fini barche da distanze marine medio - lunghe, costruite e dotate di attrezzature di sicurezza, fatte per spingersi anche a diverse miglia dalla costa, per diversi giorni, con dotazioni che consentono di andare ben oltre gli incerti limiti di navigabilità Italiani.
Questi limiti, spesso imposti o supposti secondo i regolamenti delle Capitanerie di Porto locali, risultano confusi e opinabili e lo stesso può essere detto riguardo le dotazioni di sicurezza, in primis riguardo l’uso del Giubbotto Salvagente.
Con queste incertezze sorgono spesso controversie, sovente in pieno mare, che tutti i kayaker vorrebbero evitare.
La Legislazione Italiana è molto, molto carente nei riguardi all’identificazione legale marina dei KdM. Secondo il D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 - Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, tutti i kayak rientrano nella categoria dei “Natanti da diporto” (Art. 3). All’ art. 27 ci vengono dati prima limiti di 6 miglia da costa e poi, forse, 1 miglio. Localmente, dalle Capitanerie di Porto, questi limiti si riducono a 300 mt. Per non parlare delle dotazioni di sicurezza, riportate dalla tabella che potrai trovare in quest’altro link:
http://www.guardiacostiera.it/servizi/documents/dotazioni%20di%20sicurezza/dotazionidisicurezza_upd20042010.pdf , anch’esse giustamente variabili in conseguenza delle distanze di navigabilità che abbiamo visto essere poco chiari.
Ad ulteriore arricchimento è stato redatto il DECRETO 29 luglio 2008, n. 146 come Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto. (GU n. 222 del 22-9-2008 - Suppl. Ordinario n. 223), in cui, così dicono, danno per costantemente obbligatorio l’uso del salvagente, ma non chiaramente perché menzionano surf e acquascooter e similari (moto d’acqua), ma non kayak.
Ci sono più di 90 interventi sull’argomento ed il problema è molto sentito da tutti gli amanti del KdM, e anche dai Maestri di KdM che, qualora malauguratamente dovessero affrontare un tribunale per cause inerenti ad affogamenti di qualche allievo, si troverebbero a lottare legalmente su basi per nulla chiare.
Siamo tanti e vorremmo sapere con quale libertà ci è consentito di praticare il nostro sport, in ottemperanza a regole chiare e a quanto viene adottato in Unione Europea, nei paesi modello come la Francia, o l’Inghilterra, in cui il Kayak de mer, o il Sea kayak, ha una libertà di navigazione direttamente proporzionale al numero di dotazioni di sicurezza di cui è fornito.
E’ necessario che la FICK avalli e affronti la questione perché è solo con la chiarezza delle leggi che tutte queste incertezze verranno estinte.
Una cordiale stretta di mano.
Vittorio Pongolini"