Credo che si debba ritrovare il bandolo della matassa.
Non sarò breve perchè dovrò fare dei copia - incolla lunghi. Me ne dispiaccio ma bisogna leggere il contesto di ciò che ci compete.
Ora pertanto vi evidenzierò le parti che ci riguardano relativamente alle disposizioni più recenti in materia di Codice della Nautica:
(precisazione: non so perchè più sotto viene una faccina che non riesco a togliere, al punto 8. Boh?)
DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n. 171 - Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172. (G.U. n. 202 del 31 agosto 2005 - Suppl. Ord. n. 148)
Art. 3.
Unità da diporto
1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);
d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b). NOI SIAMO UN NATANTE DA DIPORTO.Capo II
Progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto
Art. 4.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano:
a) per quanto riguarda la progettazione e la costruzione, a:
1) unità da diporto, anche parzialmente completate, con scafo di lunghezza compresa tra duevirgolacinque e ventiquattro metri;
2) moto d'acqua, come definite dall'articolo 5;
3) componenti di cui all'allegato I, quando sono immessi sul mercato comunitario separatamente e sono destinati ad essere installati;
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano a:
a) per quanto riguarda il comma 1, lettera a):
1) unità destinate unicamente alle regate, comprese le unità a remi e le unità per l'addestramento al canottaggio, e identificate in tal senso dal costruttore;
2) canoe e kayak, gondole e pedalò; SIAMO EQUIPARATI ALLE GONDOLE ED AI PEDALO' PER CIO' CHE RIGUARDA LA NON OMOLOGABILITA' E LA LIBERTA' DI COSTRUIRLE. GIA' QUI C'E' DIFFERENZA NEI CONFRONTI DI SURF E MOTO D'ACQUA CHE SONO IN UN'ALTRO PUNTO.3) tavole a vela;
4) tavole da surf, comprese le tavole a motore;
5) originali e singole riproduzioni di unità storiche, progettate prima dell'anno 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e identificate in tale senso dal costruttore;
6) unità sperimentali, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario;
7) unità realizzate per uso personale, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni;
unità specificamente destinate ad essere dotate di equipaggio ed a trasportare passeggeri a fini commerciali, salvo le unità da diporto utilizzate per noleggio o per l'insegnamento della navigazione da diporto, in particolare quelle definite nella direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, indipendentemente dal numero di passeggeri;
9) sommergibili;
10) veicoli a cuscino d'aria;
11) aliscafi;
12) unità a vapore a combustione esterna, alimentate a carbone, coke, legna, petrolio o gas;
Art. 27.
Natanti da diporto
1. I natanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 15, della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26.
2. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.
3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:
a) entro sei miglia dalla costa;b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo;
c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonchè gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari. NOI QUI NON SIAMO NOMINATI ESPRESSAMENTE MENTRE CI SONO I PEDALO' E NON LE GONDOLE CHE SOPRA SONO ALL'ART. 3 E IL "MEZZI SIMILARI" SI RIFERISCE AI MEZZI MOTORIZZATI, ERGO RIENTRIAMO NELLE SEI MIGLIA MARINE DI CUI AL PUNTO a).4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato II.
5. La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), sono disciplinate dalla competente autorità marittima e della navigazione interna.
6. L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonchè di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali. QUESTO E' DA TENERE BEN PRESENTE, CIOE' DOBBIAMO RICHIEDERE ALLE AUTORITA' MARITTIME LOCALI, ANCHE SE, FORSE, SE SONO NOSTRE, NON RIENTRANO NELL'USO TURISTICO MA SPORTIVO PERSONALE E QUINDI I NOSTRI DIRITTI DI NAVIGAZIONE ESULANO DA QUESTO PUNTO. Poi c'è il:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 luglio 2008, n. 146
Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto. (GU n. 222 del 22-9-2008 - Suppl. Ordinario n. 223)
TITOLO III
Sicurezza della navigazione da diporto
Capo I
Norme di sicurezza per la navigazione da diporto
Sezione I
Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto
Art. 54.
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
1. Le unita' da diporto devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati nell'allegato V in relazione alla navigazione effettivamente svolta. OCCHIO SE VOGLIAMO SPINGERCI OLTRE I 300 MT AD AVERE QUANTO RIPORTATO NEL LINK PIU' SOTTO.I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio.
2. Dal 1° gennaio 2009 gli apparecchi galleggianti indicati nell'Allegato V sono sostituiti con zattere di salvataggio autogonfiabili, i cui requisiti tecnici saranno determinati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. I conduttori di tavole a vela, acquascooter e unita' similari, nonche' le persone trasportate, indossano permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge. QUI NON SONO NOMINATE CANOE E KAYAK MENTRE CONSIDERANO OBBLIGATORIO L'INDOSSARE IL SALVAGENTE IN QUEI NATANTI DA DIPORTO IN CUI SEI SEMPRE IN ACQUA, QUALI APPUNTO TAVOLE A VELA, ACQUASCOOTER E SIMILARI CIOE' (MOTO D'ACQUA).4. I mezzi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unita' durante la navigazione.
Orbene, rifacendosi alla tabella della Capitaneria di Porto (link:
http://www.guardiacostiera.it/servizi/documents/dotazioni%20di%20sicurezza/dotazionidisicurezza_upd20042010.pdf) possiamo concludere con quello che ho già scritto alla risposta n. 43 e cioè che fino ai 300 mt non serve nemmeno avere il Giubbotto Salvagente o Polifunzionale che sia e che il kayak può con le dotazioni del caso arrivare a sei miglia. E' indispensabile avere l'idea di cosa vogliono le Capitanerie di Porto. E dunque abbiamo un lavoro da fare: sapere quali sono le norme locali di tutte le Capitanerie di Porto. Saranno tutte allineate ai 300 mt da costa? Indaghiamo e confrontiamoci e lo sapremo.
Mi raccomando, questa è un interpretazione che ha come obiettivo la ricerca della massima libertà escursionistica sportiva. Va confrontata coi vostri pareri e, soprattutto, con quello delle autorità competenti. Sicuramente è un mezzo di confronto per eventuali soprusi legali che fossero adottati nei nostri riguardi.
Dovremo pertanto chiedere un confronto a:
Comando Generale
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera
Viale dell'Arte, 16
00144 Roma
Tel. 06.5908.1
Ufficio Relazioni Esterne
Capo Ufficio: C.F. (CP) Filippo MARINI
Tel. 06.5908.4666 (per info compilare il form)
Fax. 06.5908.4798