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Vittorio Pongolini

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Le responsabilità civili e penali degli accompagnatori.
* il: Dicembre 30, 2013, 08:05:33 pm *
Ciao a tutti, sia fluviali che marini. Vi saluto entrambi in questo mio ultimo intervento  del 2013 di cui, lo ammetto, non è proprio una gioia parlarne in periodo di felici festività, perché quello di cui voglio saperne di più  riguarda proprio tutti coloro che accompagnano dei gruppi di pagaiatori. L'ho inserito nel fluviale perché, mannaggia,  ci sono stati negli ultimi anni molti più incidenti nella fluviale che non nella marina. E parlo di incidenti seri, in cui si può anche perdere la vita.
Da un po'di anni si sente parlare delle responsabilità di natura civile e penale di chi organizza ed accompagna, da chi insegna e induce a provare ciò che si è appreso a canoisti e kayaker  e alle inevitabili responsabilità  riguardanti le norme dei due diritti civile e penale se malauguratamente dovesse accadere qualche tipo di infortunio ai partecipanti di un raduno di canoa-kayak o di uno stage di insegnamento delle tecniche della canoa - kayak.
E' un problema serio che fa affiorare non pochi pensieri a chi organizza manifestazioni di canoa. Non solo si osserva che l'organizzatore o il generico insegnante di canoa- kayak (a tutti i livelli, visto che c'è una miriade di titoli di "insegnante di canoa-kayak" e ci si perde...)  riducono le difficoltà dei livelli di insegnamento, ma addirittura rifuggono dalle proprie velleità organizzative per evitare qualsivoglia tipo di rischio. Non è difficile capire che chi ci rimette sono soprattutto le Associazioni Dilettantistiche i cui abili insegnanti, non avendo alcun tipo di tornaconto, non intendono assumersi alcun tipo di responsabilità. E' un problema invece meno sentito dai professionisti che qualche rischio se lo possono anche permettere perché hanno un tornaconto. 
Gira la voce che "il più esperto del gruppo, per la Magistratura, è comunque il responsabile" qualora dovesse succedere qualcosa: allora, stante questa condizione, tutti dovrebbero tendere al ribasso delle proprie capacità, con conseguente detrimento e rischio maggiore per chi partecipa ad una discesa, raduno o sessione di canoa - kayak. E le Associazioni si trovano a subire loro malgrado una involuzione preoccupante invece che una giusta evoluzione tecnica per i propri iscritti.
E accade, al colmo dei colmi, che ai raduni si tenda a togliersi dalle proprie responsabilità organizzative facendo finire nel momento in cui nascono gli stessi - è successo, è successo... - e poi son cavoli vostri. E si dice che i generici foglietti fatti compilare dai partecipanti per manlevarsi dalle imputabilità di natura giuridica dove "non si danno colpe di qualsiasi tipo agli organizzatori.. firma per i maggiorenni e controfirma dei genitori per i minori" a ben poco servano se ci scappa l'affogato... .
Insomma è un bel labirinto di opzioni con rischi non indifferenti per chi ci casca. Ricordo di aver parlato al Raduno del Vara autunnale di un paio di anni fa con un responsabile dei corsi del Canoa Club Martesana (o Polisportiva Martesana, non vogliatemene) che mi spiegava che avevano interpellato un legale che gli aveva sconsigliato vivamente di accogliere qualsivoglia aggregato non iscritto alle uscite sociali del loro club per evitare grane grosse e che la cosa gli dispiaceva ed  era, ovviamente, tanto opinabile quanto irrealizzabile.
Insomma, chi spiega al forum  come comportarsi per evitare le gravi imputazioni che ne deriverebbero in caso di incidente? Come se ne può venire fuori se anche l'uscita di due-tre canoisti o kayaker può diventare rischiosa oltre che per le difficoltà oggettive anche per quelle soggettive riguardanti il Codice Civile o  Penale degli ipotetici "migliori del gruppo"? Come dobbiamo chiamare i "Raduni" per dargli una veste scevra di responsabilità per chi li organizza: meeting, riunione, happenning, incontro, adunanza, simposio etc...? Dobbiamo diventare tutti dei pagaiatori solitari?
Se avete delle soluzioni al riguardo esponetele perchè per i cosiddetti "Cani Sciolti", per le A.S.D. (soprattutto), per le Scuole di Canoa-Kayak e per gli Organizzatori di ciò che ora si chiamano "Raduni" ma-forse-non-va-bene-chiamarli-così è un problema. Non solo per il disperato che, per sua infinita sfortuna, si è fatto un gran male o molto peggio, ma anche per chi, malauguratamente, si trovava a condividere in quel momento questa sua disavventura.
Vi auguro, comunque sia, per domani, 31.12.2013,  un Felice 2014, ricco di fantastiche pagaiate!
Vittorio Pongolini - Canoa Club Milano

"You don't beat it. You never beat the river, chubby".  Burt Reynolds (Lewis Medlock), Deliverance, 1972.

marco iezzi

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Re:Le responsabilità civili e penali degli accompagnatori.
* Risposta #1 il: Dicembre 30, 2013, 10:38:50 pm *
Provo a dire la mia
Innanzitutto credo ci sia una sostanziale differenza tra il mare e il fiume
In fiume si corrono molti rischi e bisogna aver conseguito dei corsi a vari livelli,potrebbe essere difficile  per gli organizzatori valutare le effettive capacita'di un partecipante se non lo si conosce prima, quando ci si accorge di avere a che fare con un dilettante,può essere troppo tardi
In mare le cose sono un po diverse,gia' dalle prime pagaiate mi accorgo se un partecipante è in grado di affrontare il programma previsto,inoltre le condizioni sia del mare che dei venti si possono prevedere in netto anticipo
E' ovvio che parlo di raduni che prevedono un certo impegno sia tecnico che fisico
Credo sia giusto far firmare il modulo che prevede lo scarico di responsabilità degli organizzatori a sostegno di quanto detto prima,non so però quale valenza possono avere
Le modalità con cui si organizza un raduno,possono costituire una differente valutazione in caso di incidente
Se faccio pagare un iscrizione,indipendentemente dall'importo ( anche solo rimborso spese ) potrebbe entrare in gioco una responsabilità oggettiva dell'organizzatore
E' un argomento comunque  interessante che dovrebbe essere approfondito

Saluti e un  Buon Anno 2014

Marco

marco iezzi

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Re:Le responsabilità civili e penali degli accompagnatori.
* Risposta #2 il: Dicembre 31, 2013, 06:57:14 pm *
questo link,anche se si riferisce a raduni ciclistici,sono riportate normative che potrebbero interessare anche attività canoistiche

http://fiab-onlus.it/assofiab/gite.htm

Marco

francesca gastaldi

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Re:Le responsabilità civili e penali degli accompagnatori.
* Risposta #3 il: Gennaio 01, 2014, 02:02:21 pm *
Ciao Vittorio,
buon 2014 a te e a tutti i partecipanti del forum.
L'argomento che tratti è interessante e devo dirti che non poche volte ci siamo posti le stesse domande anche e soprattutto a livello associativo. Non ho approfondito dal punto di vista legislativo la questione, cosa che andrebbe fatta! Ma sono convinta che non troveremmo molto. Sicuramente c'è chi può dirti più di me, ma intanto ti dico quello che nel tempo ho potuto capire e sapere. Non molto in realtà. Cmq l'organizzazione dei raduni è quella che dovrebbe preoccuparci di meno in questo senso. Se organizzo un raduno come associazione secondo la prassi prevista (cioè sono affiliato ad un ente di promozione sportiva o ad una federazione) al quale ho dichiarato che in quel giorno a quell'ora, in quel posto, io organizzo un raduno, in questo caso i partecipanti sono coperti da una assicurazione messa a disposizione dall'ente al quale siamo affiliati. Queste assicurazioni, come tutte le assicurazioni, prevedono determinati tipi di coperture e franchigie. Pertanto sarebbe utile informarsi quali sono quando si fa un affiliazione. Ovviamente chi conduce il raduno deve farlo nei termini e nelle modalità tali da garantire la sicurezza anche se questo fino ad oggi io non l'ho trovato scritto da nessuna normativa purtroppo è affidato tutto al buon senso (e qui ci sarebbe tutto un altro discorso da aprire,  ma lasciamolo da parte per il momento). Dico purtroppo perché sembra che di buon senso non ce ne sia molto in giro! Và da sé che per organizzare un raduno chi organizza ha tutto l'interesse a farlo cercando di garantirsi una giornata tranquilla o comunque una giornata alla portata di chi la organizza. Quindi questo significa far portare a tutti i partecipanti un salvagente (previsto dalla legge) poi se questo lo indossa o no è un suo problema. Sul fiume del resto non credo che ci sia qualcuno che rifiuti di indossare un salvagente. Tralascio i miei pareri a riguardo perché non hanno rilevanza in questa sede. Per tutto quello che può accadere è chiaro che l'associazione e chi organizza ha la coscienza pulita e ha fatto tutto quello che era nelle sue capacità per evitarlo o per prestare soccorsi non ha nulla da temere se non una serie di rogne burocratiche.
Per quanto riguarda le uscite come cani sciolti ritengo che sia normale che chi ha maggiore esperienza ha maggiori responsabilità (è così per ogni cosa). Tuttavia anche in questo caso non significa che ti debba sostituire a colpe che non sono sue. Nel senso che se ti sei adoperato perché tutto vada per il meglio non puoi essere accusato di niente anche se sicuramente sarai chiamato a testimoniare e dimostrare la buona fede del tuo intervento.
Questo è il motivo per cui La navigazione del kayak marina e fluviale, la scuola e la formazione ect.. (tutto in pratica riguarda la canoa è ancora alle origini) sono oggi oggetto di dibattito e si spera che il dibattito possa essere trasferito alle federazioni. Questo è il motivo per cui si discute di salvagenti e patentini ect…. Per un scarico di responsabilità che non è indifferente. Questo scarico di responsabilità non riguarda solo le guide e le associazioni  ma anche gli enti a cui ci affiliamo e le federazioni. Nessuno vuole avere sulla coscienza storie di incidenti e nessuno sopratutto vuole essere accusato di non avere fatto tutto quello che si poteva per evitarlo. Questo spiegherebbe perché occorre regolamentare. Resta da capire quanto e fino a che punto regolamentare. Questa non è cosa facile che può essere fatta dall'oggi a domani e può farla chi ha esperienza nel campo dell'organizzazione sociale canoistica.
Ti dico che non c'è raduno che organizziamo in cui non si presenti qualche soggetto senza salvagente. Se poi glielo fai notare ti risponde pure prendendoti per un rompiballe! E' vero la legge non obbliga ad indossarlo ma obbliga di averlo a bordo. Perciò per quanto mi riguarda, nelle vesti di associazione che organizza chi partecipa deve almeno averlo con sé. Se poi succede qualcosa e chi non ha voluto indossarlo è responsabile della sua idiozia. Io non posso intervenire come dovuto mentre affoga perché non ho punti di appiglio per sollevarlo dall'acqua e questa non è colpa mia. E' colpa mia però se non lo ho avvisato di portare il salvagente e…. ritengo, anche, se non gli ho impedito di partecipare al raduno non avendolo portato. Infine bisognerebbe vedere se il regolamento dell'ente a cui l'associazione è affiliata stabilisce qualcosa a riguardo. Potrebbe anche darsi che sia obbligatorio indossarlo e se non lo indossi l'assicurazione non paga.
Ovviamente i motivi di incidente possono essere tanti e le accortezze da usare per garantire la sicurezza molte quindi parlare solo di salvagente è riduttivo, ma è già un esempio calzante.
Purtroppo occorre affidarsi al buon senso perché regole chiare e specifiche non ce ne sono. Sò che ci si stà muovendo, molto lentamente per farle, ma come al solito in un paese come il nostro, dove tutti sono divisi da opinioni personali e dalla allergia alle regole...
francesca gastaldi
Francesca Gastaldi

Luciano Bovo

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Re:Le responsabilità civili e penali degli accompagnatori.
* Risposta #4 il: Gennaio 02, 2014, 03:26:07 am *
è un'Appunto sul quale non si dovrebbe sorvolare, data la grande incidenza che occupa sia l'organizzatore, sia la guida a livello fluviale, dove anche la ben minima distrazione, può essere non indifferente, e molti canoisti spesso e volentieri ciò non valutano le proprie caratteristiche, o meglio anzi peggio i propri limiti,ci si appoggia alle esperienze del fiume , o torrente che si conosce a memoria, e poi tutti uguali, o come si dice proviamo, tanto ci recuperano, è vero, chi firma sa cosa firma quando scende, se ipotesi ci si fa del male o peggio, si fa anche del male ad un'altro CAnoista, Chi Risponde, Oggettivamente e  Fisicamente, poi Penalmente. Chi?Auguri di Un'Anno di Felicità e Gioia. Luciano.     

francesca gastaldi

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Re:Le responsabilità civili e penali degli accompagnatori.
* Risposta #5 il: Gennaio 02, 2014, 12:45:07 pm *
Ecco Toio,
ho trovato questo documento della Fick che pare interessante per il topic che hai aperto. Poi ti allego anche, come esempio, la polizza assicurativa prevista dalla Uisp per i suoi soci e affiliati in proposito alla mia prima risposta. Tieni presente che di anno in anno cambia. Inoltre ti segnalo l'intervento di Antonello Pontecorco del 17 aprile 2012 risposta n.1 al topic: limiti e competenze istruttori Fick e Guide Fict.
Ci sono anche altri documenti che ho letto come ad esempio quello che trovi a questo link - http://www.venetocanoa.it/docs/120152.pdf -
Spero che tecnicamente il forum supporti gli allegati che ho inserito. Se così non fosse dimmelo e te li spedisco sulla posta privata.
francesca gastaldi
Francesca Gastaldi

Enrico Izzi

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Re:Le responsabilità civili e penali degli accompagnatori.
* Risposta #6 il: Gennaio 02, 2014, 02:05:48 pm *
Buon anno a tutti,
l' argomento introdotto da Vittorio merita di essere approfondito su questo forum, dibattuto,  e conosciuto da noi tutti come formazione personale.  La nostra attività  non è sottoposta ad  alcuna normativa specifica e dettagliata.  Ci dobbiamo necessariamente  basare sulla  giurisprudenza la quale  riconosce  il vuoto normativo che definisce  addirittura  “clamoroso”  e,  di conseguenza, nel caso di incidente lesivo o mortale ha applicato  i principi generali dell’ ordinamento  ( colpa  generica o dolo eventuale ). Da una  ricerca che ho fatto tempo fa  in rete l’unica giurisprudenza che ho trovato è la sentenza 02.07.2002 del Trib. Di Terni ed anche il NUOVO DIRITTO SPORTIVO a cura degli Avv. Frattarolo e Contaldo del 2012 fa unico  riferimento a quella  http://www.ilnuovodirittosportivo.it/?p=239  . Nella lunga motivazione della  Sentenza di condanna (reperibile in rete) si possono trovare decine di spunti di  dibattito sul forum che potremo  approfondire  in futuro.  Occorre però  trovare anche  materiale di assoluzione/proscioglimento;  casi concreti da contrapporvi   (io non ho trovato niente ) altrimenti risulta difficile  determinare  il confine all’interno del quale possiamo sostenere di   “aver adottato tutte quelle cautele atte e necessarie per evitare che..”  in considerazione anche che il Tribunale ha evidenziato che  “per uno sport estremo occorrono sistemi di sicurezza più  che estremi”.
Ps. Riguardo al post di Francesca riporto uno stralcio della citata sentenza.
“.. auto-creando una produzione normativa di fatto parallela alla normativa pubblica. Sulla base di tale situazione, che è divenuta prassi e quindi diritto acquisito,  tale tipo di attività  è esplosa a livello nazionale. Ma quando si va a verificare sulla base di quale specifico articolo di legge tale attività è regolamentata, questo non è dato sapere”.    Seguono diverse pagine di analisi e considerazioni da parte del Giudice di tutte le attività definite estreme.  Analisi interessante che potremmo/dovremmo  approfondire sul forum.
Enrico.

Enrico Izzi

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Re:Le responsabilità civili e penali degli accompagnatori.
* Risposta #7 il: Gennaio 03, 2014, 01:30:50 pm *
“essi devono caso per caso verificare tutti i rischi connaturali non solo a quel tipo di attività posta in essere, ma la valutazione va fatta in quel luogo, in quelle condizioni topografiche, climatiche ecomunque di fatto esistenti, in relazione a quel determinato tipo di persone che pretendono sotto la propria responsabilità di fare accedere nel teatro medesimo”
Questo è  un altro passaggio della sentenza che fa riferimento a gestori di un impianto; trattandosi al momento di unica giurisprudenza rinvenuta, ritengo che, per analogia, può essere estesa anche agli organizzatori di un raduno o agli accompagnatori di un gruppo a maggior ragione se con principianti,  mentre discorso a parte va fatto, a mio parere, sui c.d.  “cani sciolti” cosi come nel caso di  un gruppetto di canoisti mediamente esperti che, pur facendo parte di associazioni, si staccano per una determinata discesa..

CANI SCIOLTI/GRUPPETTO

Sempre seguendo il filo dell’impianto della sentenza,  il Giudice ha posto particolare attenzione ai concetti della valutazione caso per caso, della proporzionalità, della selezione dei partecipanti (e quindi del curriculum) alla determinazione  dell’ evento imprevisto ed imprevedibile quale unico rischio accettabile. Questo è  il quesito che vorrei porre al forum. Incidente che occorre ad un componente di un gruppetto, mediamente esperto, dove sicuramente c’è un canoista più esperto o titolato degli altri, ma bene o male tutti praticano da diversi anni, hanno già effettuato più volte discese di analoga difficoltà, scendono con regolarità (o escono in mare con regolarità),  vengono rispettati tutti gli standard di sicurezza di abbigliamento e dotazioni in uso, vengono approntate le sicure in fiume nei passaggi più  impegnativi o addirittura il trasbordo, ecc. In questo caso, si può sostenere che un determinato incidente si è verificato solo a seguito di un evento “imprevisto ed imprevedibile” (che è stato ritenuto dalla giurisprudenza “accettabile”). E quindi non ci dovrebbe essere alcuna responsabilità da parte del più esperto. Siete d’accordo o no?

francesca gastaldi

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Re:Le responsabilità civili e penali degli accompagnatori.
* Risposta #8 il: Gennaio 05, 2014, 11:57:47 am *
Girovagando su internet ho trovato questo documento che allego (fonte:www.venetocanoa.it/docs/120152.pdf‎). E' in linea un po' con tutti i codici di comportamento che ho letto sui siti delle federazioni internazionali e sui documenti che le varie federazioni mi hanno inviato da quando mi sono messa a studiare l'argomento sulla libera navigazione. Sottolineo il fatto che in nessuno degli altri paesi sono riuscita a risalire a normative per quanto riguarda la canoa ( è proprio per questo che in quei paesi non c'è alcun limite imposto alla navigazione). Ciò mi è stato confermato anche dalle persone che ho contattato presso le federazioni (nello specifico quella scozzese, gallese, inglese e norvegese nonché quella americana). Esistono però questi codici di comportamento tenuti in gran conto che loro stessi segnalano come linee guida da seguire categoricamente. In Italia dunque siamo nelle stesse condizioni. Magari sarebbe auspicabile che le federazioni avessero un regolamento più incisivo per le guide del fiume e del mare così come ce n'è uno per le gare (quello che ho inviato nella scorsa mail). A mio parere devo dire che la mancanza di una legislazione specifica è sì una debolezza ma anche una comodità, nel senso che proprio perché manca una normativa c'è maggior spazio di azione e una indefinita responsabilità. E' comunque palese che anche se ci fosse una normativa le responsabilità ci sarebbero comunque e sarebbero anche più marcate. Certamente definire le responsabilità ci aiuterebbe perché avremmo più chiaro quale deve essere il nostro comportamento. Oserei dire però che il comportamento che siamo tenuti a rispettare sia già chiaro e, per non sentirci responsabili, non dovremmo usare come alibi il fatto che non esiste una normativa.
Sul discorso che abbiamo intrapreso sulla libera navigazione si sono manifestate molte intolleranze verso eventuali regole o normative. In altre parole si vuole abolire il limite imposto alla navigazione delle canoe dei kayak ma non si vuole alcuna regolamentazione.
Nell'affrontare questo argomento appare chiaro che una regolamentazione sia auspicabile e soprattutto, ancora più auspicabile è che venga fatta con raziocinio e obiettività. Aggiungo che questi topic andrebbero aperti sulla sezione Fick, e Acqua Viva della Uisp perché magari i confronti avrebbero maggior valenza e costituirebbero un precedente non ignorabile da parte delle stesse e magari potremmo ricavarci informazioni più precise rispetto a quelle che riusciamo a raccogliere tra di noi.

Vi riporto in un'altra mail gli articoli a cui fa riferimento il testo che vi ho segnalato. Purtroppo con essi il post superava la lunghezza consentita di 20000 caratteri.

francesca gastaldi
Francesca Gastaldi

francesca gastaldi

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Re:Le responsabilità civili e penali degli accompagnatori.
* Risposta #9 il: Gennaio 05, 2014, 11:58:45 am *
Vi riporto qui gli articoli di legge a quali fa riferimento il testo che vi ho allegato nella precedente mail:

Art. 2087 Codice Civile
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro [Cost. 37, 41] (1) (2).
Note
(1) Cfr. art. 9, l. 20-5-1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), e d.lgs. 23-2-2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
(2) La norma pone, a carico dell'imprenditore, l'obbligo di adottare le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori [v. Cost. 32]. L'imprenditore, in base all'art. 2087, è responsabile per culpa in eligendo: egli cioè deve scegliere lavoratori competenti e capaci; e anche per culpa in vigilando, consistente nella mancata vigilanza sul rispetto, da parte dei lavoratori, delle misure di sicurezza adottate. La responsabilità che deriva dalla violazione degli obblighi disposti dall'art. 2087 è di natura contrattuale [v. Libro IV, Titolo I, Capo II] ma non è escluso un concorso anche di responsabilità extracontrattuale [v. Libro IV, Titolo IX], in quanto il diritto alla salute è un diritto soggettivo assoluto. A presidio del rispetto di tale obbligo vi sono anche numerose norme penali, contenute nel codice penale (artt. 437, 451 c.p.) ed in numerose leggi speciali.
Art.. 2043 Codice Civile
Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI → Titolo IX - Dei fatti illeciti (Artt. 2043-2059)
Qualunque fatto (1) doloso o colposo (2), che cagiona (3) ad altri un danno ingiusto (4), obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno [2058] (5).
Note
(1) Nella nozione di fatto si comprende sia il comportamento (condotta) della persona che il danno cagionato. Il comportamento della persona può consistere tanto in un'azione che il soggetto avrebbe dovuto astenersi dal compiere, quanto un'omissione; ma l'omissione è rilevante solo se l'autore aveva il dovere giuridico di agire e non l'ha fatto.
(2) Nel nostro codice civile si fa spesso riferimento a varie possibili gradazioni della colpa: colpa lieve, determinata dalla violazione della diligenza media [v. 1176]; colpa grave, che deriva dall'inosservanza non solo della diligenza del buon padre di famiglia ma di quel minimo di prudenza e avvedutezza che tutti dovrebbero usare nell'agire.
(3) Il comportamento attivo o omissivo deve essere causa del danno ingiusto. In altri termini, il danno deve essere conseguenza immediata e diretta di tale comportamento. Occorre, quindi, in primo luogo accertare che esso non si sarebbe prodotto in assenza di quel comportamento, cioè che il secondo è condicio sine qua non del primo; occorre, poi, ulteriormente verificare che quel comportamento sia idoneo a produrre il danno secondo una valutazione in termini di modalità e adeguatezza e che il danno si configuri come conseguenza normale e naturale di quel comportamento (cd. causalità adeguata).
(4) Secondo la dottrina tradizionale, il danno è ingiusto (e quindi risarcibile) solo quando consiste nella lesione di un diritto assoluto: infatti, solo i diritti assoluti si fanno valere erga omnes, per cui chiunque è in condizione di violarli; i diritti relativi (diritti di credito), invece, possono essere violati solo dal debitore che non esegue la prestazione. In questi ultimi tempi si assiste ad un progressivo allargamento delle situazioni considerate meritevoli di tutela, soprattutto attraverso l'individuazione di quei valori essenziali indicati dalla Costituzione e suscettibili di divenire situazioni soggettive protette. Si riportano alcune fattispecie particolarmente interessanti: a) la lesione di un diritto di credito ad opera di un soggetto diverso dal debitore, dà luogo ad una responsabilità aquiliana, quando abbia impedito l'adempimento (es.: uccisione del debitore in un incidente d'auto); b) il danno per l'uccisione di un soggetto, attribuisce iure proprio il diritto al risarcimento ai congiunti che ricevevano un sostentamento di tipo economico dal soggetto ucciso, e ciò a prescindere dall'esistenza a suo carico di obbligo alimentare. In altri termini, viene riconosciuta la tutela risarcitoria anche quando il soggetto vanti non un diritto soggettivo agli alimenti, ma una semplice aspettativa di fatto alla stabilità e serenità del rapporto familiare; c) la lesione dei valori esistenziali dell'individuo non rientranti negli schemi rigidi dei cd. diritti della personalità previsti dal codice civile (diritto al nome, all'immagine, all'integrità fisica), ma rinvenibili di volta in volta dai principi fissati nella Costituzione; come, ad esempio, il diritto alla riservatezza e alla identità personale argomentando ex art. 2 Cost., il diritto alla salute ex art. 32 Cost. Di recente la giurisprudenza ha formulato la nozione di danno biologico, quale lesione del diritto alla salute previsto dall'art. 32 Cost. Il motivo per il quale la giurisprudenza ha conferito autonoma rilevanza al danno biologico, sta nel fatto che l'orientamento tradizionale riconosceva al danno alla persona natura squisitamente patrimoniale; sicché, la liquidazione [v. 2056] del danno veniva effettuata sulla base di criteri fortemente influenzati dal reddito percepito (e dalla generica capacità lavorativa del soggetto leso). Si è venuta così a creare una diseguaglianza economico-sociale anticostituzionale [v. Cost. 3], configurandosi il danno come giuridicamente rilevante solo e nei limiti in cui incida sulla possibilità di guadagno (così, ad esempio, se il danneggiato è un noto chirurgo la somma dovuta a titolo di risarcimento è di molto superiore a quella dovuta ad un disoccupato). Il danno alla persona, dunque, non è da considerare come «perdita economica che deriva al leso da una determinata modificazione peggiorativa della sua capacità lavorativa», bensì come lesione alla integrità psico-fisica in sé considerata, cioè danno connesso al valore uomo nella sua concreta dimensione: valore che non è riconducibile alla sola attitudine a produrre ricchezza ma è collegato alla somma delle funzioni naturali dell'individuo. L'affermarsi della autonoma figura del danno biologico, così delineato come danno ingiusto non patrimoniale (anche se economicamente valutabile), ha prodotto due importanti conseguenze: a) innanzitutto, si supera definitivamente la tesi restrittiva tradizionale secondo la quale sono risarcibili ex art. 2043 solo i danni di natura patrimoniale, mentre i danni non patrimoniali ricadono sotto la limitata risarcibilità prevista dall'art. 2059 (oggi il «danno ingiusto» di cui all'art. 2043 è interpretato estensivamente cioè comprensivo sia del danno patrimoniale che non patrimoniale; il «danno non patrimoniale» di cui all'art. 2059, invece, è definito danno morale collegato alle sofferenze ed ai dolori conseguenti alla commissione di un reato); b) in secondo luogo, la liquidazione del danno [v. 2057] non si fonda più su criteri legati alla capacità di produrre reddito, bensì su criteri equitativi idonei ad evitare forme di diseguaglianza economico-sociale.
(5) L'art. 18, l. 8-7-1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) dispone: «1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che compromettano l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato. 2. Per la materia di cui al precedente comma 1 la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei conti, di cui all'articolo 22 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. 3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo. 4. Le assicurazioni di cui al precedente articolo 13 e i cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza. 5. Le associazioni individuate in base all'articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi. 6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali. 7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità individuale. 8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove sia possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile. 9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme di cui al t.u. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con r.d. 14 aprile 1910, n. 639»
Art. 437 Codice Penale
Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica (Artt. 422-452) → Capo I - Dei delitti di comune pericolo mediante violenza
Chiunque (1) omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro (2) (3), ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [451, 32quater] (4) (5) (6).
Note
(1) Nonostante la dizione letterale della norma è opportuno precisare che il delitto di cui all'art. 437 è, perlomeno nella sua configurazione omissiva, un reato proprio. In proposito, infatti, bisogna osservare che l'obbligo di predisporre le misure necessarie a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro grava su categorie di soggetti determinate: datori di lavoro, dirigenti e preposti. Va sottolineato che la responsabilità per il reato di cui al presente articolo può sussistere solo per i soggetti che siano realmente titolari dei poteri necessari alla predisposizione dei sistemi di sicurezza. Pertanto, si deve escludere la responsabilità del preposto ad un determinato settore dell'impresa, qualora il datore di lavoro non gli abbia conferito anche il potere di decidere ed attuare le spese necessarie alla sicurezza degli impianti.
La rimozione delle cautele necessarie alla prevenzione degli infortuni, invece, è condotta che può essere realizzata da chiunque anche se, in concreto, è più elevata la possibilità che sia compiuta dagli stessi soggetti che hanno il potere direttivo in ordine alla sicurezza dell'impresa.
(2) La norma non si riferisce anche alla malattia professionale, ossia la malattia che colpisce il lavoratore a causa e nell'esercizio di determinate attività lavorative tassativamente indicate dalla legge (c.d. lavorazioni patogene).
(3) L'imprenditore, o i soggetti da lui delegati, hanno l'obbligo di predisporre tutte le cautele che sono prescritte dalle norme antinfortunistiche in materia di lavoro. Va rilevato, però, che la predisposizione integrale di queste non ha come sicuro effetto quello di escludere la responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio, poiché questi è tenuto a disporre anche tutti gli strumenti che la comune esperienza prescrive per la prevenzione degli infortuni.
(4) Cfr. nota sub art. 316bis.
(5) Il verificarsi del disastro o dell'infortunio costituiscono circostanza aggravante del reato previsto dal c. 1 della norma.
(6) Secondo l'opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza, è ammissibile il concorso del reato in commento con quelli contemplati dalle norme speciali in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare, si osserva che la norma dettata dall'art. 437 richiede, per la configurazione dell'illecito, la produzione di una situazione di pericolo per la pubblica incolumità e la consapevolezza, da parte dell'agente, del suddetto pericolo. Tali elementi, invece, non sono essenziali per l'integrazione degli illeciti contravvenzionali previsti dalla legislazione speciale antinfortunistica.
Art. 589 Codice Penale
Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo XII - Dei delitti contro la persona (Artt. 575-623 bis) → Capo I - Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale
Chiunque cagiona per colpa [43] la morte di una persona (2) è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (3) o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (4) la pena è della reclusione da due a sette anni (5).
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone [582], si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici (6) (7).
Note
 (5) Il presente comma aggrava il delitto di omicidio colposo in presenza di violazioni alle norme che regolano la circolazione stradale e la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Per quanto concerne la disciplina della circolazione stradale, le violazioni rilevanti non sono unicamente le violazioni dell'art. 101 del Codice della Strada [v. 589 nota ], ma tutte le ulteriori infrazioni ad esso, nonché l'inosservanza di tutte quelle misure cautelari riguardanti la circolazione stradale (la giurisprudenza, ad esempio, ha ritenuto l'incidente causato da sonno fisiologico sempre addebitabile al conducente a titolo di colpa, mentre il sonno dovuto a cause patologiche, improvviso e imprevedibile, può costituire ipotesi di caso fortuito). Per quanto riguarda la disciplina in materia antinfortunistica, è richiesta l'osservanza non solo di tali norme ma anche dell'articolo 2087 c.c., laddove vengano omesse quelle misure e quegli accorgimenti tali da consentire una più efficace tutela delle integrità fisica dei lavoratori.
(6) Cfr. anche art. 189, d.lgs. 30-4-1992, n. 285 il quale prevede obblighi e sanzioni in caso di incidente stradale.
(7) Secondo la giurisprudenza il presente comma regola un'ipotesi di concorso formale di reati [v. 81], e non di reato continuato, non potendosi ipotizzare l'unicità del disegno criminoso in un reato colposo.
Art. 590 Codice Penale
Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo XII - Dei delitti contro la persona (Artt. 575-623 bis) → Capo I - Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale
Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale [582] è punito con la reclusione fino a tre mesi (2) o con la multa fino a trecentonove euro (3).
Se la lesione è grave [583], la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da centoventitre euro a seicentodiciannove euro; se è gravissima [583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da trecentonove euro a milleduecentotrentanove euro (4).
Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (5), la pena per le lesioni gravi è reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da uno a tre anni.
Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (6) (7) (8).
Note
(2) Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e segg. l. n. 689/1981.
(3) Importi incrementati a norma dell'art. 113, c. 3, l. n. 689/1981 (moltiplicate per tre), in quanto l'art. 590 è stato sostituito con l. 11-5-1966, n. 296. Qualora proceda il giudice di pace si applicano le sanzioni previste ex art. 52, c. 2 lett. a), d.lgs. 274/2000

francesca gastaldi
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Re:Le responsabilità civili e penali degli accompagnatori.
* Risposta #10 il: Gennaio 05, 2014, 03:25:53 pm *
Scusate ho dimenticato di segnalare questo sito.  Parla di montagna ma può essere equipollente al nostro caso.
http://www.jusmontagna.it/jus_montagna%20-%20contributi%20dottrinali_i.aspx

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Re:Le responsabilità civili e penali degli accompagnatori.
* Risposta #11 il: Gennaio 06, 2014, 12:51:51 pm *
Accidenti che valutazioni, ragazzi! Torno da qualche giorno al mare a pagaiare (poco, troppa pioggia e mare mosso-agitato. Serviva la canoa da torrente e qualche compagno di discesa piuttosto che il KdM...), e mi trovo delle risposte tanto complicate quanto esaustive.

Tirando le redini del discorso, mi sembra di capire che si possono presentare diverse situazioni per ogni "Sistema di incontro per la pratica sportiva della Canoa Kayak". Partiamo dalle più definite:

a) in caso di Raduno (chiamato proprio così) aperto a chiunque, iscritti e non iscritti ad ASD, qualora si firmi una liberatoria in cui si ammette di avere adottato tutte le norme, attrezzature e condizioni personali di sicurezza, nonché di avere le capacità per affrontare tutte le difficoltà che si presentano sul percorso, si manlevano gli organizzatori da qualsivoglia responsabilità di natura civile e penale. Il pagamento di una quota di iscrizione, certifica questa condizione.

b) in caso di Uscita Interna di ASD o Club di Canoa (da Calendario) iscritta a FICK e UISP, si può evitare di far firmare delle liberatorie e  la polizza assicurativa de Responsabilità Civile, prodotta dalla UISP, copre i danni vs. terzi, (ma solo quelli), e quindi, anche in qs. caso, se succede qualcosa a qualcuno, con l'adozione di tutte le norme di sicurezza, attrezzature etc. come sopra per il Raduno, l'organizzatore-accompagnatore interno viene automaticamente manlevato dalle responsabilità ed esautorato della propria logica condizione di "canoista più esperto". Forse il pagamento di una iscrizione simbolica (1 € o meno), lo può far diventare "Raduno" ed allora si migliora comunque lo status giuridico (vedi punto a) ).

c) in caso di Uscita Interna di ASD, da Calendario o non da Calendario a cui si aggregano terzi non iscritti alla ASD, se si adottano le sopravviste norme di sicurezza, anche in questo caso, non ci sono responsabilità né da parte dell'organizzatore-accompagnatore, né da parte del Presidente della ASD (credo sia meglio, a questo punto, che all'inizio dell'anno il Consiglio di una ASD riporti a Verbale che in tutte le uscite interne sono adottate tutte le norme di sicurezza, bla bla bla..., e forse è meglio sia scritto anche per i club che praticano esclusivamente agonismo). Il Certificato Medico per la Idoneità alle Pratiche Sportive però forse gioca un ruolo importante (altra condizione da valutare...mamma mia!)

d)per il caso dei "cani sciolti" (lo possiamo essere tutti in qualsiasi momento si decida di fare una uscita in canoa con amici, estemporanea e non organizzata, cioè è ciò che accade nella maggioranza dei casi) , forse il discorso è un po' più complicato perché non esiste a monte una predeterminata situazione di norme scritte interne ad una ASD o Raduno. Allora in qs. caso si è nelle mani del Giudice che deve accertare che si siano adottate le norme di sicurezza, bla bla bla. Quindi qui salta fuori la miglior tutela del canoista-kayaker iscritto ad una ASD rispetto al non esserlo poiché a monte si è più tutelati (questo è un punto in più importante, molto importante per l'associazionismo e sarebbe bene che FICK, UISP e FICT (anche se quest'ultima fa parte del CSPT della FICK o mi sbaglio? Gengis aiutami...) indaghino e diano delle importanti indicazioni  al riguardo a tutte le ASD. Cioè i "cani sciolti" iscritti ad un club sono per così dire, ma solo figurativamente, "cani al guinzaglio" perché iscritti ad una ASD e quindi tutti i soci hanno meno responsabilità personali civili e penali in caso di incidente in gruppo piuttosto che i  non iscritti a nulla. 

e) per gli Insegnanti di canoa kayak (tutti i titolati), vale il discorso di tutela della FICK-UISP sopra menzionato se le Scuole sono da loro riconosciute. O forse qualche Insegnante di C. - K. professionista può riferire che sistema adottano loro.

Io, noi, abbiamo provato a definire queste situazioni di responsabilità per i gruppi, ma, vivaddio, vorrei in primis delle conferme e poi che le nostre Organizzazioni Sportive Nazionali di Canoa Kayak, a tutti i livelli, fossero più esaustive nel chiarire queste attribuzioni di oneri civili e penali. Ne vale davvero la pena per lasciare spazi di manovra alle ASD e ai loro iscritti, e, non ultimo, per aumentare il valore dell'associazionismo. Non pensate che la FICK (CSPT), o la UISP o FICT debbano fornire delle norme da adottare corredate da moduli "on line" standard per tutti questi,  "Sistemi di incontro per la pratica sportiva della canoa kayak" per le ASD e per i loro iscritti, e che delle soluzioni definitive sarebbero tanto utili quanto doverose, visto anche che tra i primi punti riguardanti la sicurezza  nella pratica sportiva della C.-K. si fa sempre menzione che "si pagaia sempre in compagnia"?!? La R.C. (Responsabilità Civile) riguarda solo una piccola parte delle responsabilità che incombono sul canoista-kayaker e probabilmente i casi di eventi da R.C. sono tanto rari quanto impossibili. E' molto più frequente, purtroppo, che si verifichino incidenti per i quali valgono i discorsi fin qui riferiti in questo topic.
Vittorio Pongolini - Canoa Club Milano

"You don't beat it. You never beat the river, chubby".  Burt Reynolds (Lewis Medlock), Deliverance, 1972.

francesca gastaldi

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Re:Le responsabilità civili e penali degli accompagnatori.
* Risposta #12 il: Gennaio 07, 2014, 02:13:58 pm *
Sul sito della FICT si parla in proposito alla pagina: http://www.canoa.org/federazione-italiana-canoa-turistica.php?id=1330945357&cat=1330938670&opened=1330945357
francesca gastaldi
Francesca Gastaldi

GP

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Re:Le responsabilità civili e penali degli accompagnatori.
* Risposta #13 il: Gennaio 15, 2014, 09:37:53 am *
* Ultima modifica: Gennaio 15, 2014, 09:40:05 am da GP *


Mi fa piacere che si affronti questo argomento tanto trascurato quanto importante. Mi trovai ad approfondirlo in occasione di una richiesta danni verso l'Associazione canoistica no-profit in cui al tempo rivestivo i ruoli di dirigente ed istruttore. Benché si trattasse di un incidente banale, la relativa gestione si rivelò dispendiosa in termini di tempo. La vicenda, comunque, si risolse bene nell'arco di qualche mese grazie anche al supporto di Giampiero Russo di UISP Area Acquaviva.

Se da un lato come cittadini dovremmo conoscere il Codice Civile (la Legge non ammette ignoranza), dall'altro questo non è molto immediato e leggibile. Pertanto, mi piacerebbe vedere Enti e Federazioni rendere l'argomento più fruibile. Un ottimo inizio potrebbe essere la pubblicazione di un opuscolo scritto in un linguaggio accessibile da parte di un Avvocato da consegnare a ciascuna Associazione affiliata ed ai relativi istruttori. Quando si prende la patente insegnano sia a guidare la macchina sia le responsabilità che il guidatore si assume verso i propri passeggeri e gli utenti della strada. Perché non avviene lo stesso nel nostro sport?

Sotto trovate un elenco di link che reperii nel web alla luce di quanto imparato durante la vicenda e delle delucidazioni legislative di un assicuratore. Consiglio di leggere attentamente il primo documento che, grazie alla sua chiarezza, facilità la lettura di quelli successivi.


Responsabilità Civile e Penale degli Istruttori (Avv. Filippo Gorreta – CAI Monza)
http://www.caisem.org/public/Didattica%5CISTRUTTORI%5COcchi%20aperti%20-%20Responsabilita%20in%20montagna.pdf

La Responsabilità dell'Istruttore e dell'Allenatore Sportivo
http://www.professioneacqua.it/diritto-e-giurisprudenza/la-responsabilita-dell-istruttore-e-dell-allenatore-sportivo.html

Responsabilità Civile e Penale dell'Istruttore
http://csencatanzaro.jimdo.com/responsabilit%C3%A0-civile-e-penale-istruttori-e-gestori-impianti-sportivi/

Responsabilità Personale del Presidente di una Associazione Sportiva Dilettantistica (Civile, Penale e Patrimoniale)
http://www.studiolegaletamburrano.it/public/responsabilita_presidente_asd.pdf

La Responsabilità Personale (Civile, Penale e Patrimoniale) del Presidente di una Società Sportiva
http://www.unasci.com/web/dmdocuments/relazioni_convegni/nazionali/3a/Relazione_Morici.pdf



Ad integrazione dei links:

Rischio Implicito del praticante
Per la Legge italiana chi decide di intraprendere una determinata attività sportiva deve assumersi un rischio implicito del quale, comunque, deve essere informato da coloro che sono più esperti (l'Associazione/istruttore/accompagnatore). Il momento ideale è all’atto di iscrizione fornendo un documento che spieghi i rischi delle nostro sport e chiedere di firmarlo per presa visione. Non si tratta di una lettera di Manleva ma di un informativa, tipo quella della Privacy.
Per esempio, se un associato durante il trasbordo a piedi della trancia si rompesse una gamba ed accusasse l'Associazione di negligenza, difficilmente troverebbe ragione in quantociò rientra nei rischi impliciti dell'attività sportiva che sta svolgendo e che ha volontariamente deciso di intraprendere dopo essere stato debitamente informato (la funzione è la medesima delle scritte "il fumo fa male" posti sui pacchetti di sigarette). La morte non è mai annoverabile tra i rischi impliciti perchè tale evento ricade nel Diritto Penale.

Lettera di Manleva
La lettera di manleva ha scarsissimo valore legale, pertanto non solleva da responsabilità associazioni/istruttori/accompagnatori. E' solo uno strumento per mettere in guardia ma, sempre e comunque, contestabile in caso di incidente.

Minorenni
Sotto i 18 anni si è considerati minorenni ma esiste una sottodistinzione: il compimento del 16esimo anno comporta l’assunzione della capacità legale che corrisponde al pieno raggiungimento delle facoltà intellettive e volitive. Pertanto il soggetto, benché ancora minorenne, è in grado di assumersi il rischio implicito. Coloro più giovani di 16 anni, non avendo raggiunto la capacità legale, non possono assumersi il rischio implicito. Tra maggiorenni l'onere della prova ricade sempre su chi muove accuse. In caso di coinvolgimento di un minorenne, l'onere della prova ricade sempre sul maggiorenne accompagnatore/istruttore/più esperto.


A presto,
Gianpiero Revelli


GP

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Re:Le responsabilità civili e penali degli accompagnatori.
* Risposta #14 il: Gennaio 15, 2014, 07:36:25 pm *
Ciao Toio e grazie per aver aperto questo dibatito, sono Bobby del CFM (Canoa Fluviale Martesana) avevi parlato con me sul Vara  :-)


Spero che questa discussione diventi costruttiva per tutti, dai vertici, alle associazioni sportive, agli istruttori, a tutti i canoisti. In caso di sinistro non si può essere ignoranti davanti agli articoli del codice civile e/o penale.

Il CFM è da tempo che sta cercando di operare in questo senso, cercando di sensibilizzare i propri soci, stilando prontuari  e suggerimenti durante le uscite di club. Sarebbe bello incontrasi per decidere insieme delle "regole basi" in merito le uscite sociali e non...sarebbe bello poterci confrontare e cercare di operare al meglio per la tutela e la sicurezza di tutti.

Colgo l'occasione per ringraziare tutti, in particolare l'amico Giampiero che in passato dedicò parecchio tempo per ottenere info in materia.

La mia mail: comunicazione@canoamartesana.it

ciao a presto Bobby
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Bobby007

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