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Salvagente anulare in kayak
Marco Lipizer:
Metti l'articolo completo, così si può capire meglio (Decr.lgs 171/2005):
art. 27. Natanti da diporto
3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:
a) entro sei miglia dalla costa;
b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo;
c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonchè gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari.
marittimo:
Proprio ieri un signore (canoista), che ogni tanto incontro nelle mie uscite, mi ha detto di essere stato fermato da un gommone della Guardia Costiera mentre si trovava appena fuori dalle boe che delimitano le acque riservate alla balneazione (poste a 300 mt dalla riva).
C’erano a bordo due giovani agenti che lo hanno rimproverato di essere oltre il limite massimo stabilito per le canoe (appunto 300 mt).
Lui ha replicato che, secondo i vari commenti reperibili su Internet, le canoe potrebbero arrivare a un miglio dalla costa.
La loro risposta fu: “Se insiste le faremo il verbale!”. Poi lo hanno invitato a tornare entro le boe.
Allora gli chiesi se avevano fatto qualche commento circa il salvagente anulare (che ovviamente non aveva).
Mi rispose che indossava il giubbotto da 50N come sempre. Evitai di andare troppo oltre nel discorso per non spaventarlo ;)
Marco Lipizer:
Presso quale compartimento marittimo? Purtroppo le Capitaneria sono gli unici enti che hanno giurisdizione sopra la legge e le loro ordinanze possono definire dei limiti diversi. Ad esempio anche a Trieste la navigazione massima permessa ai kayak (espressamente indicato in ordinanza) è di 300 metri.
E' bene conoscere la legge in primis e lo ordinanze locali. Poi si può anche rispondere ai Signori
marittimo:
Era nelle acque di competenza della Capitaneria di Pesaro.
Effettivamente quella Capitaneria ha emanato l’ordinanza n. 9/2012 ad oggetto “REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL’AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PESARO”, ancora oggi vigente, che all’art. 3 (Tipi di navigazione) stabilisce quanto segue (per quanto ci interessa)
“I natanti senza marcatura CE possono navigare:
A) entro sei miglia dalla costa;
B) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se
riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato, ai sensi
dell’articolo 10 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, ovvero, autorizzato ai sensi del
Decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. In tale caso durante la navigazione deve essere
tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di
conformità, ovvero, l’attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo;
C) entro trecento metri dalla costa, i natanti privi di motore denominati jole, pattini, sandolini,
mosconi, pedalò e similari;
D) entro 1 (uno) miglio dalla costa, ad esclusione delle zone di mare riservata alla
balneazione, per le tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4
metri quadrati;
E) nella fascia di mare compreso tra cinquecento metri e un miglio dalla costa per gli
acquascooter o moto d’acqua e similari”.
Canoe e kayak potrebbero rientrare nella voce "e similari" della lett. C).
Sinceramente avrei qualche dubbio che un’ordinanza possa introdurre limiti più restrittivi rispetto alla legge (art. 27 c. 3 lett. c, D.lgs. n. 171/2005 di cui sopra) se non è stata espressamente autorizzata dalla stessa fonte normativa di livello superiore (cosa che non mi risulta).
È la risposta che avevo dato alla prima domanda di esame della patente nautica (quando si faceva ancora in forma orale e non attraverso quiz) ed era stata presa per buona (ma eravamo a Rimini).
Però, con un’ordinanza di questo tipo, la motovedetta della Capitaneria può senz’altro farti il verbale che dovrai puoi contestare per via giudiziaria.
Anche se alla fine avrai ragione, molto probabilmente ti costerà più che pagare la sanzione :'(
PS. Sul sito della Capitaneria di Rimini è pubblicata l’ordinanza 11/2009 avente il medesimo oggetto che non mi sembra contenga una disciplina sui limiti di navigazione, per cui si dovrebbe fare riferimento alla disciplina normativa nazionale, cioè almeno il miglio dalla costa.
Andrea Ricci:
Ho parlato con l'autore dell'articolo, un giornalista e canoista solitario di lungo corso, il quale si e' informato andando di persona presso il comando generale delle capitanerie di porto (a Roma) e l'ufficiale addetto gli ha detto testualmente: "oltre i 300 metri dalla costa e fino a 1 miglio occorre avere a bordo gilet e salvagente anulare omologato, punto".
Il giornalista si e' adeguato e anzi ha pensato di utilizzare l'anulare (compatto e omologato) in modo a lui utile, mettendoci una bacinella in cui riporre oggetti di uso frequente.
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