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Salvagente anulare in kayak

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marittimo:
Il “salvagente anulare con cima” serve per il salvataggio di una persona caduta in mare, sul presupposto che a bordo resti qualcuno per lanciarglielo ed eseguire la manovra di recupero.
Se sei in barca da solo mi sembra una dotazione abbastanza inutile, in applicazione del principio generale secondo cui le dotazioni di sicurezza minime vanno individuate in base alla navigazione effettivamente svolta e al numero delle persone presenti a bordo (v. art. 54 comma 1 DPR 146/2008).
Però, se ne avete già discusso senza giungere a conclusioni condivise, significa che questo semplice criterio di buon senso non è sempre sufficiente per convincere il personale delle motovedette.

Marco Lipizer:
Sono d'accordissimo con te che per il kayak il salvegente anulare è inutile, ma la tabella della dotazioni minime obbligatorie è fissa:
http://www.guardiacostiera.gov.it/servizi-al-cittadino/Documents/dotazionidisicurezza_upd20042010.pdf

e non credo che troveresti qualche CP disposta a derogare.
Semmai ci può essere qualche ordinanza locale più restrittiva per il limite dalla costa o l'interprestazione di inserire il kayak, anzichè tra le imbarcazioni a remi, fra le imbarcazioni da spiaggia, per cui non hai necessità di nessuna dotazione, ma non puoi allontanarti a più di 1000 metri (o meno per ordinanze locali).
Siccome poi la legge non la conoscono bene neanche loro, se hai il PDF 50N indossato, ti potrebbero ritenere a posto, come fossi un'imbarcazione da regata in allenamento con imbarcazione di supporto al seguito.


marittimo:

--- Citazione da: Marco Lipizer - Agosto 23, 2016, 09:34:03 am ---Siccome poi la legge non la conoscono bene neanche loro, se hai il PDF 50N indossato, ti potrebbero ritenere a posto, come fossi un'imbarcazione da regata in allenamento con imbarcazione di supporto al seguito.

--- Termina citazione ---

Forse si o forse no.

Gli aiuti al galleggiamento con livello prestazionale N50, sono considerati sostitutivi di quelli con livelli prestazionali N100 e N150 rispettivamente obbligatori per navigazioni tra 300 mt e 6 miglia (100) e oltre le 6 miglia (150).
Ma questo solo per le persone che svolgono attività sportive o ricreative per le quali è obbligatorio indossare permanentemente un dispositivo, tra cui sicuramente le tavole a vela e le moto d’acqua.
(vedi circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 marzo 2009 n. 4866)

Non sono però  riuscito a trovare disposizioni che includa anche canoe e kayak, tanto è vero che ho quasi sempre incontrato in mare persone che non li indossano (al contrario di me), senza essere sanzionati dalle motovedette che gli passano vicino.

Non sono inoltre riuscito a trovare disposizioni che li consideri sostitutivi anche del salvagente anulare e forse non ci sono perché sono dispositivi di salvataggio che rispondono a esigenze diverse (se cadi in mare con indosso il giubbotto regolamentare, potrebbe risultare comunque necessario lanciarti anche il salvagente anulare con cima per recuperarti meglio, ad es. se non riesci a nuotare verso la barca)

Valter Vendruscolo:
mah, la patente nautica l'ho fatta tempo fa, ma mi pareva di ricordare che per le imbarcazioni a remi ci fosse il limite di un miglio dalla costa...

marittimo:

--- Citazione da: Valter Vendruscolo - Agosto 26, 2016, 04:29:29 pm ---mah, la patente nautica l'ho fatta tempo fa, ma mi pareva di ricordare che per le imbarcazioni a remi ci fosse il limite di un miglio dalla costa...

--- Termina citazione ---


Il salvagente in questione è (o sarebbe) obbligatorio per qualsiasi unità che naviga oltre i 300 mt. dalla costa, indipendentemente dalla sua propulsione (motore, vela, remi, pedali o altro).

Forse tu fai riferimento all’art. 27 c. 3 lett. c) del Codice della nautica da diporto (D.Lgs. 171/2005) che però include anche unità a vela e a motore, mentre non menziona canoe e kayak che potrebbero tuttavia rientrare nei “mezzi similari”.

“3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:
c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonché gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari”.


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