Era nelle acque di competenza della Capitaneria di Pesaro.
Effettivamente quella Capitaneria ha emanato l’ordinanza n. 9/2012 ad oggetto “REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL’AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PESARO”, ancora oggi vigente, che all’art. 3 (Tipi di navigazione) stabilisce quanto segue (per quanto ci interessa)
“I natanti senza marcatura CE possono navigare:
A) entro sei miglia dalla costa;
B) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se
riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato, ai sensi
dell’articolo 10 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, ovvero, autorizzato ai sensi del
Decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. In tale caso durante la navigazione deve essere
tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di
conformità, ovvero, l’attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo;
C) entro trecento metri dalla costa, i natanti privi di motore denominati jole, pattini, sandolini,
mosconi, pedalò e similari;
D) entro 1 (uno) miglio dalla costa, ad esclusione delle zone di mare riservata alla
balneazione, per le tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4
metri quadrati;
E) nella fascia di mare compreso tra cinquecento metri e un miglio dalla costa per gli
acquascooter o moto d’acqua e similari”.
Canoe e kayak potrebbero rientrare nella voce "e similari" della lett. C).
Sinceramente avrei qualche dubbio che un’ordinanza possa introdurre limiti più restrittivi rispetto alla legge (art. 27 c. 3 lett. c, D.lgs. n. 171/2005 di cui sopra) se non è stata espressamente autorizzata dalla stessa fonte normativa di livello superiore (cosa che non mi risulta).
È la risposta che avevo dato alla prima domanda di esame della patente nautica (quando si faceva ancora in forma orale e non attraverso quiz) ed era stata presa per buona (ma eravamo a Rimini).
Però, con un’ordinanza di questo tipo, la motovedetta della Capitaneria può senz’altro farti il verbale che dovrai puoi contestare per via giudiziaria.
Anche se alla fine avrai ragione, molto probabilmente ti costerà più che pagare la sanzione
PS. Sul sito della Capitaneria di Rimini è pubblicata l’ordinanza 11/2009 avente il medesimo oggetto che non mi sembra contenga una disciplina sui limiti di navigazione, per cui si dovrebbe fare riferimento alla disciplina normativa nazionale, cioè almeno il miglio dalla costa.