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Spazio Kayak Marino e lacustre => Chat - Kmare => Topic aperto da: Andrea Ricci - Agosto 19, 2016, 10:44:38 pm

Titolo: Salvagente anulare in kayak
Inserito da: Andrea Ricci - Agosto 19, 2016, 10:44:38 pm
Su Repubblica/viaggi è uscito un articolo di un certo ALBERTO CUSTODERO su un viaggio in kayak lungo la costiera amalfitana:
http://www.repubblica.it/viaggi/2016/08/12/news/viaggio_costiera_amalfitana_vietri_ravello_amalfi_positano_li_galli_minori-145434000
Nel video e nelle foto si vede chiaramente legato alla coperta di prua un salvagente anulare, e dentro anche una bacinella.
Mi interessa sapere:
- perché il salvagente anulare a bordo
- se la bacinella ha a che fare con il salvagente anulare
- se oltre al salvagente il canoista portava con sé anche un pfd (mi sembra che comunque avesse dietro un paddle float)
Insomma, sono curioso di sapere che ragionamenti e che usi il canoista ha fatto di detto materiale.
Qualcuno lo conosce?
Qualcuno si comporta allo stesso modo e mi sa già rispondere?
Titolo: Re:Salvagente anulare in kayak
Inserito da: nolby - Agosto 20, 2016, 12:19:43 pm
avevo notato anche io la curiosa dotazione di coperta... e mi sono posto le stesse domande.

Si potrebbe scrivere a qualche kayak club locale per capire se il salvagente anulare sia a causa di qualche normativa locale...
Titolo: Re:Salvagente anulare in kayak
Inserito da: marco iezzi - Agosto 20, 2016, 08:31:51 pm
a me  sembra che il salvagente anulare serva solo per ancorare la bacinella,in una delle foto si vede chiaramente
Normalmente in coperta si mette solo l'indispensabile o ciò che non entra nei gavoni in caso di lunghe escursioni, per una breve tratto come quello il materiale che porta è davvero tanto
Bisognerebbe chiedere all'interessato
Titolo: Re:Salvagente anulare in kayak
Inserito da: marco iezzi - Agosto 20, 2016, 09:54:46 pm
A proposito!
grazie a repubblica che sponsorizza un po il nostro sport

http://roma.repubblica.it/cronaca/2016/08/19/foto/la_sfida_del_professore_in_canoa_da_palermo_a_roma_voglio_incontrare_il_papa_-146266610/1/#1
Titolo: Re:Salvagente anulare in kayak
Inserito da: Marco Lipizer - Agosto 22, 2016, 11:24:30 am
Quel salvagente, secondo me, non è regolamentare perchè troppo piccolo.
E' però un ottimo tentativo di essere a posto con la normativa vigente:
Imbarcazione a remi, entro le 6 miglia dalla costa, dotazioni richieste:

-cintura di salvataggio (una per ogni pesona a bordo) -> il salvagente da 100N, non da indossare, ma da tenere a bordo
-salvagente anulare con cima
-boetta luminosa
-boetta fumogena
-fuochi a mano x2
-fuochi a paracadute x2
-fanali regolamentari -> per le imbarcazioni sotto i 7 metri e sotto i 7 nodi basta una lampada bianca da tenere a portata di notte
-apparecchi di segnalazione sonora

Entro il miglio dalla costa bastano i primi due. Entro 300 metri non serve niente.
Tutto più o meno facile da portare a bordo, tranne il salvagente anulare che risulta essere più largo del ponte.
Discussione comunque già portata avanti anni fa e che non è mai arrivata ad una conclusione, purtroppo.
Titolo: Re:Salvagente anulare in kayak
Inserito da: marittimo - Agosto 23, 2016, 07:10:49 am
Il “salvagente anulare con cima” serve per il salvataggio di una persona caduta in mare, sul presupposto che a bordo resti qualcuno per lanciarglielo ed eseguire la manovra di recupero.
Se sei in barca da solo mi sembra una dotazione abbastanza inutile, in applicazione del principio generale secondo cui le dotazioni di sicurezza minime vanno individuate in base alla navigazione effettivamente svolta e al numero delle persone presenti a bordo (v. art. 54 comma 1 DPR 146/2008).
Però, se ne avete già discusso senza giungere a conclusioni condivise, significa che questo semplice criterio di buon senso non è sempre sufficiente per convincere il personale delle motovedette.
Titolo: Re:Salvagente anulare in kayak
Inserito da: Marco Lipizer - Agosto 23, 2016, 09:34:03 am
Sono d'accordissimo con te che per il kayak il salvegente anulare è inutile, ma la tabella della dotazioni minime obbligatorie è fissa:
http://www.guardiacostiera.gov.it/servizi-al-cittadino/Documents/dotazionidisicurezza_upd20042010.pdf

e non credo che troveresti qualche CP disposta a derogare.
Semmai ci può essere qualche ordinanza locale più restrittiva per il limite dalla costa o l'interprestazione di inserire il kayak, anzichè tra le imbarcazioni a remi, fra le imbarcazioni da spiaggia, per cui non hai necessità di nessuna dotazione, ma non puoi allontanarti a più di 1000 metri (o meno per ordinanze locali).
Siccome poi la legge non la conoscono bene neanche loro, se hai il PDF 50N indossato, ti potrebbero ritenere a posto, come fossi un'imbarcazione da regata in allenamento con imbarcazione di supporto al seguito.


Titolo: Re:Salvagente anulare in kayak
Inserito da: marittimo - Agosto 25, 2016, 08:04:49 am
Siccome poi la legge non la conoscono bene neanche loro, se hai il PDF 50N indossato, ti potrebbero ritenere a posto, come fossi un'imbarcazione da regata in allenamento con imbarcazione di supporto al seguito.

Forse si o forse no.

Gli aiuti al galleggiamento con livello prestazionale N50, sono considerati sostitutivi di quelli con livelli prestazionali N100 e N150 rispettivamente obbligatori per navigazioni tra 300 mt e 6 miglia (100) e oltre le 6 miglia (150).
Ma questo solo per le persone che svolgono attività sportive o ricreative per le quali è obbligatorio indossare permanentemente un dispositivo, tra cui sicuramente le tavole a vela e le moto d’acqua.
(vedi circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 marzo 2009 n. 4866)

Non sono però  riuscito a trovare disposizioni che includa anche canoe e kayak, tanto è vero che ho quasi sempre incontrato in mare persone che non li indossano (al contrario di me), senza essere sanzionati dalle motovedette che gli passano vicino.

Non sono inoltre riuscito a trovare disposizioni che li consideri sostitutivi anche del salvagente anulare e forse non ci sono perché sono dispositivi di salvataggio che rispondono a esigenze diverse (se cadi in mare con indosso il giubbotto regolamentare, potrebbe risultare comunque necessario lanciarti anche il salvagente anulare con cima per recuperarti meglio, ad es. se non riesci a nuotare verso la barca)
Titolo: Re:Salvagente anulare in kayak
Inserito da: Valter Vendruscolo - Agosto 26, 2016, 04:29:29 pm
mah, la patente nautica l'ho fatta tempo fa, ma mi pareva di ricordare che per le imbarcazioni a remi ci fosse il limite di un miglio dalla costa...
Titolo: Re:Salvagente anulare in kayak
Inserito da: marittimo - Agosto 27, 2016, 07:32:42 am
mah, la patente nautica l'ho fatta tempo fa, ma mi pareva di ricordare che per le imbarcazioni a remi ci fosse il limite di un miglio dalla costa...


Il salvagente in questione è (o sarebbe) obbligatorio per qualsiasi unità che naviga oltre i 300 mt. dalla costa, indipendentemente dalla sua propulsione (motore, vela, remi, pedali o altro).

Forse tu fai riferimento all’art. 27 c. 3 lett. c) del Codice della nautica da diporto (D.Lgs. 171/2005) che però include anche unità a vela e a motore, mentre non menziona canoe e kayak che potrebbero tuttavia rientrare nei “mezzi similari”.

3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:
c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonché gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari
”.


Titolo: Re:Salvagente anulare in kayak
Inserito da: Marco Lipizer - Agosto 29, 2016, 03:28:21 pm
Metti l'articolo completo, così si può capire meglio (Decr.lgs 171/2005):

art. 27. Natanti da diporto

3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:

a) entro sei miglia dalla costa;

b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo;

c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonchè gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari.
Titolo: Re:Salvagente anulare in kayak
Inserito da: marittimo - Agosto 30, 2016, 06:30:51 am
Proprio ieri un signore (canoista), che ogni tanto incontro nelle mie uscite, mi ha detto di essere stato fermato da un gommone della Guardia Costiera mentre si trovava appena fuori dalle boe che delimitano le acque riservate alla balneazione (poste a 300 mt dalla riva).
C’erano a bordo due giovani agenti che lo hanno rimproverato di essere oltre il limite massimo stabilito per le canoe (appunto 300 mt).
Lui ha replicato che, secondo i vari commenti reperibili su Internet, le canoe potrebbero arrivare a un miglio dalla costa.
La loro risposta fu: “Se insiste le faremo il verbale!”. Poi lo hanno invitato a tornare entro le boe.
Allora gli chiesi se avevano fatto qualche commento circa il salvagente anulare (che ovviamente non aveva).
Mi rispose che indossava il giubbotto da 50N come sempre. Evitai di andare troppo oltre nel discorso per non spaventarlo  ;)
Titolo: Re:Salvagente anulare in kayak
Inserito da: Marco Lipizer - Agosto 30, 2016, 08:42:11 am
Presso quale compartimento marittimo? Purtroppo le Capitaneria sono gli unici enti che hanno giurisdizione sopra la legge e le loro ordinanze possono definire dei limiti diversi. Ad esempio anche a Trieste la navigazione massima permessa ai kayak (espressamente indicato in ordinanza) è di 300 metri.
E' bene conoscere la legge in primis e lo ordinanze locali. Poi si può anche rispondere ai Signori
Titolo: Re:Salvagente anulare in kayak
Inserito da: marittimo - Agosto 30, 2016, 09:59:20 am
Era nelle acque di competenza della Capitaneria di Pesaro.
Effettivamente quella Capitaneria ha emanato l’ordinanza n. 9/2012 ad oggetto “REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL’AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PESARO”, ancora oggi vigente, che all’art. 3 (Tipi di navigazione) stabilisce quanto segue (per quanto ci interessa)

“I natanti senza marcatura CE possono navigare:
A) entro sei miglia dalla costa;
B) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se
riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato, ai sensi
dell’articolo 10 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, ovvero, autorizzato ai sensi del
Decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. In tale caso durante la navigazione deve essere
tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di
conformità, ovvero, l’attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo;
C) entro trecento metri dalla costa, i natanti privi di motore denominati jole, pattini, sandolini,
mosconi, pedalò e similari;

D) entro 1 (uno) miglio dalla costa, ad esclusione delle zone di mare riservata alla
balneazione, per le tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4
metri quadrati;
E) nella fascia di mare compreso tra cinquecento metri e un miglio dalla costa per gli
acquascooter o moto d’acqua e similari”.

Canoe e kayak potrebbero rientrare nella voce "e similari" della lett. C).

Sinceramente avrei qualche dubbio che un’ordinanza possa introdurre limiti più restrittivi rispetto alla legge (art. 27 c. 3 lett. c, D.lgs. n. 171/2005 di cui sopra) se non è stata espressamente autorizzata dalla stessa fonte normativa di livello superiore (cosa che non mi risulta).
È la risposta che avevo dato alla prima domanda di esame della patente nautica (quando si faceva ancora in forma orale e non attraverso quiz) ed era stata presa per buona (ma eravamo a Rimini).

Però, con un’ordinanza di questo tipo, la motovedetta della Capitaneria può senz’altro farti il verbale che dovrai puoi contestare per via giudiziaria.
Anche se alla fine avrai ragione, molto probabilmente ti costerà più che pagare la sanzione  :'(

PS. Sul sito della Capitaneria di Rimini è pubblicata l’ordinanza 11/2009 avente il medesimo oggetto che non mi sembra contenga una disciplina sui limiti di navigazione, per cui si dovrebbe fare riferimento alla disciplina normativa nazionale, cioè almeno il miglio dalla costa.

Titolo: Re:Salvagente anulare in kayak
Inserito da: Andrea Ricci - Agosto 30, 2016, 06:48:29 pm
Ho parlato con l'autore dell'articolo, un giornalista e canoista solitario di lungo corso, il quale si e' informato andando di persona presso il comando generale delle capitanerie di porto (a Roma) e l'ufficiale addetto gli ha detto testualmente: "oltre i 300 metri dalla costa e fino a 1 miglio occorre avere a bordo gilet e salvagente anulare omologato, punto".
Il giornalista si e' adeguato e anzi ha pensato di utilizzare l'anulare (compatto e omologato) in modo a lui utile, mettendoci una bacinella in cui riporre oggetti di uso frequente.
Titolo: Re:Salvagente anulare in kayak
Inserito da: marittimo - Agosto 31, 2016, 06:23:02 am
La risposta è burocraticamente ineccepibile perché non fa altro che ripetere quello che tutti possono leggere nella tabella di cui all’Allegato V al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 146/2008 in relazione all’art. 54 dello stesso Decreto.

“D.M. 29/07/2008, n. 146
Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 2008, n. 222, S.O.

Art. 54. Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
1. Le unità da diporto devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati nell'allegato V in relazione alla navigazione effettivamente svolta. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio.
2. Dal 1° gennaio 2009 gli apparecchi galleggianti indicati nell'Allegato V sono sostituiti con zattere di salvataggio autogonfiabili, i cui requisiti tecnici saranno determinati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. I conduttori di tavole a vela, acquascooter e unità similari, nonché le persone trasportate, indossano permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge.
4. I mezzi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unità durante la navigazione”.


http://www.guardiacostiera.gov.it/servizi-al-cittadino/Documents/dotazionidisicurezza_upd20042010.pdf


La cosa però interessante è che questa risposta sembra muovere dal presupposto che un kayak possa navigare (quantomeno) fino a un miglio dalla costa.

A questo punto delle due l’una:
- sbagliano tutte quelle Capitanerie che fissano il limite a 300 mt (come Pesaro e Trieste);
- sbagliano le altre Capitanerie (compreso il Comando Generale) che ammettono limiti superiori.

Forse sarebbe utile che le varie associazioni di canoisti chiedano, al Comando Generale, un chiarimento ufficiale da trasmettere poi a tutte le Capitanerie italiane finché si uniformino.

Titolo: Re:Salvagente anulare in kayak
Inserito da: marco ferrario (eko) - Agosto 31, 2016, 08:16:26 pm
Forse sarebbe utile che le varie associazioni di canoisti chiedano, al Comando Generale, un chiarimento ufficiale da trasmettere poi a tutte le Capitanerie italiane finché si uniformino.

Provocatoriamente penso:
Forse, MOLTO FORSE,
anzi, Forse è meglio di NO.
 ;)  ;D
Titolo: Re:Salvagente anulare in kayak
Inserito da: Marco Lipizer - Settembre 01, 2016, 10:15:58 am
Allora, per marittimo, ti indico questo post del 2013. E' molto lungo, perchè partendo da considerazioni sul giubbotto, arriva a problemtaiche relative alle dotazioni di sicurezza.

https://forum.ckfiumi.net/index.php/topic,4212.210.html
Titolo: Re:Salvagente anulare in kayak
Inserito da: Andrea Ricci - Settembre 01, 2016, 12:01:45 pm
Il thread e' stato aperto per una mia curiosita', che e' stata poi risolta interpellando direttamente il canoista: pfd (a bordo) e anulare (a bordo) sono richiesti dalla legge per navigare tra i 300 metri e il miglio dalla costa.
Quando in altri thread entriamo in feroce polemica riguardo all'uso del pfd in acque aperte, e' perche' siamo divisi tra:

- libertari, come me, che vorrebbero che ciascuno fosse libero, in base alla propria esperienza e capacita' e condizioni meteomarine, di decidere se indossare o meno il pfd;

- autoritari, che vorrebbero imporre il pfd a tutti per legge, nella convinzione che cio' incrementi la sicurezza, convinzione non condivisa dai libertari.

Pero', canoisti "autoritari" di buona volonta' che hanno studiato a fondo la questione normativa, come Francesca Gastaldi, con l'imposizione di indossare sempre il pfd ritengono di poter dimostrare al legislatore l'autorevolezza dei canoisti e dei kayak da mare rispetto agli altri utenti dei natanti da spiaggia (opinione condivisibile a denti stretti anche dai libertari), e ritengono cosi' di poter riuscire a far riconoscere il kayak da mare quale natante atto a navigare ben oltre il miglio, come succede in tanti altri paesi.
I libertari rispondono: meglio assenza di legge che coercizione della legge. Ma do' atto a Francesca che navigare con limitazioni (di dotazioni e di distanza dalla costa) ragionevoli e a validita' nazionale possa essere un compromesso auspicabile rispetto a navigare con la probabilita' (per fortuna rara) di essere fermati e rispediti sotto costa per l'interpretazione dell'ufficiale di turno e/o per l'ordinanza del luogo, scritta per i canotti.

Credo di aver sintetizzato in modo obiettivo le discussioni degli ultimi venti anni sull'argomento.
Titolo: Re:Salvagente anulare in kayak
Inserito da: marittimo - Settembre 02, 2016, 06:46:03 am
Marco, grazie per la segnalazione. Avevo trovato queste due discussioni

https://forum.ckfiumi.net/index.php?topic=4599.15

https://forum.ckfiumi.net/index.php?topic=4552.0

Quella mi era invece sfuggita. Me la leggerò con calma.

Andrea, per quanto mi riguarda credo di riconoscermi nella via intermedia.
Conosco bene i pericoli del mare (per chi lo affronta e per chi deve andare a soccorrerlo), per cui ritengo che una disciplina minima sia indispensabile.

Da un paio di mesi ho scoperto anche il mondo di canoe e kayak (che prima ignoravo quasi completamente) e mi sono reso conto che è molto variegato, sia per le caratteristiche dei mezzi adatti ad affrontare il mare, che delle capacità personali (indipendentemente dal mezzo utilizzato).

Credo che l’ideale sarebbe introdurre una disciplina specifica (come mi sembra ci sia in Francia) che, da una parte, complica e burocratizza, ma, dall’altra, differenzia e offre più possibilità.

Altrimenti pare abbastanza intuitivo che quando la norma fa di tutta l'erba un fascio, cerchi sempre di tutelare il soggetto più a rischio (per mezzo utilizzato e/o capacità individuali), per il quale anche 300 mt. dalla costa potrebbero costituire un pericolo in certe condizioni meteo marine.

In entrambi i casi preferirei una normativa chiara, di facile comprensione e tecnicamente logica.

Tornando all’oggetto di questa discussione, continuo a ritenere che sia comunque illogico pretendere che una barca minimale e monoposto, cucita praticamente addosso ad una persona, debba avere (anche) un salvagente anulare, cioè una dotazione di sicurezza pensata e costruita per barche più grandi e con equipaggio. Questo anche nel caso in cui, una Capitaneria benevola e amica dei kayak, li consideri natanti ex lett. a) con possibilità di spingersi fino a sei miglia.