Scusa se non mi rileggo tutti i tuoi numerosi interventi. Ricordo solo che scrivevi che in alcuni noti paesi di marineria (se ricordo bene UK, USA, Spagna) non ci sono leggi che impongano limiti alla navigazione e che vale il buon senso.
Ci si potrebbe chiedere quindi se non si possa applicare cio' anche in Italia e sperare che non si legiferi, ma sappiamo che qui il buon senso non e' considerato dal legislatore. Bisogna fare gli azzeccagarbugli.
Quindi sono andato subito a leggere il da te citato decreto legislativo 171/2005 (codice della nautica da diporto) e ho fatto una ricerca sul forum cki con alcune query di testo preso da tale legge, ma non ne ho trovata citazione puntuale. Quindi riporto che nel codice si definisce:
Art. 3 - Unità da diporto
d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri
e
art.27 - Natanti da diporto
1. I natanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 15, della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26.
2. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.
3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:
a) entro sei miglia dalla costa;
b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo;
c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonché gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari.
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato II.
5. La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), sono disciplinate dalla competente autorità marittima e della navigazione interna.
6. L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo é disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali.
Quindi mi sembra che tutto il problema della navigazione di natanti a pagaia stia proprio in questo comma 6 art. 27 del D.Lgs.171/2005 che si presta ad "abusi" restrittivi delle autorita'.
E' cosi'?
Se cosi' fosse, non sarebbe piu' semplice chiedere al "politico" di cui parli di cassare questo maledetto comma 6, accontentarci delle 6 miglia (come in Francia) e chiudere cosi' la questione?
Scusa ancora se ti faccio ripetere cose gia' dette e grazie del tuo tempo.