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Navigazione natanti a propulsione umana

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Andrea Ricci:
Scusa se non mi rileggo tutti i tuoi numerosi interventi. Ricordo solo che scrivevi che in alcuni noti paesi di marineria (se ricordo bene UK, USA, Spagna) non ci sono leggi che impongano limiti alla navigazione e che vale il buon senso.
Ci si potrebbe chiedere quindi se non si possa applicare cio' anche in Italia e sperare che non si legiferi, ma sappiamo che qui il buon senso non e' considerato dal legislatore. Bisogna fare gli azzeccagarbugli.

Quindi sono andato subito a leggere il da te citato decreto legislativo 171/2005 (codice della nautica da diporto) e ho fatto una ricerca sul forum cki con alcune query di testo preso da tale legge, ma non ne ho trovata citazione puntuale. Quindi riporto che nel codice si definisce:


Art. 3 - Unità da diporto
d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri

e

art.27 - Natanti da diporto

1. I natanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 15, della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26.

2. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.

3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:
a) entro sei miglia dalla costa;
b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo;
c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonché gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari.
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato II.

5. La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), sono disciplinate dalla competente autorità marittima e della navigazione interna.

6. L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo é disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali.

Quindi mi sembra che tutto il problema della navigazione di natanti a pagaia stia proprio in questo comma 6 art. 27 del D.Lgs.171/2005 che si presta ad "abusi" restrittivi delle autorita'.
E' cosi'?
Se cosi' fosse, non sarebbe piu' semplice chiedere al "politico" di cui parli di cassare questo maledetto comma 6, accontentarci delle 6 miglia (come in Francia) e chiudere cosi' la questione?

Scusa ancora se ti faccio ripetere cose gia' dette e grazie del tuo tempo.

francesca gastaldi:
Come funzione negli altri paesi. Anche questo ho dimostrato giorni addietro. La navigazione è libera in questi paesi ma ci sono dei codici di comportamento e delle convenzioni stabiliti dalle federazioni su come si deve navigare e sugli accessori da tenere a bordo, alcuni dei quali sono previsti dai codici della navigazione. Il fatto è che noi siamo vincolati alla nostra di legge, per niente organizzati in federazione (nonostante i tentativi) e a quanto emanato dalle direttive e dalle ordinanze della guardia costiera. Da noi le federazioni non hanno ancora abbracciato la nostra causa ma lo dovranno fare se cambierà la legge o se ci sarà una direttiva del Ministero. Se rileggi bene ho scritto che ci sono due vie per andare avanti: una aggiungere un 27 bis alla L.171 e l'altra chiedendo una direttiva esplicativa al Ministero dei Trasporti. Per fare questo ci serve una persona competente che possa farlo. Questa persona deve essere convinta perché si prenda la briga di intervenire. Essa vuole che i natanti in questione garantiscano la sicurezza e vuole che si dimostri che siano diversi da quelli che devono navigare entro un miglio dell'art.27.
Come la garantiamo la sicurezza? La possiamo garantire un due modi attualmente:
1) omologando i kayak o le canoe sottoponendoli alle norme ISO. In questo modo dovremo tutti cambiare acquistare canoe nuove che i produttori (anzi i venditori per l'esattezza) devono preoccuparsi di omologare. Questa è la soluzione che ha adottato la Francia.
2) dimostrando che la canoa che vogliamo far navigare entro 6 miglia sia diversa dai mezzi che sono nell'art.27 p.to 3 lettera c). Abbia cioè delle caratteristiche tali da renderla resistente alle forze del mare del vento e dell'acqua. Una canoa lunga più di 4 metri e larga almeno 0,45 è già per questo capace di rispondere, soprattutto nel lungo periodo, meglio a sollecitazioni del mare e del vento. se non ti convince quello che dico vai a vedere la normativa francese attuale. 240-1.02 nel punto tre dove definisce natanti da spiaggia le imbarcazioni a propulsione umana con lunghezza inferiore a 4 m. e larghezza inferiore a 0,45.

Poiché studiando i codici di comportamento, le direttive previste dalle federazioni, quanto è scritto sui siti web delle associazioni di notorietà internazionale esce fuori che gli accessori da portare a bordo sono riconosciuti universalmente (come sono universalmente riconosciute anche le tecniche di salvataggio) e poiché i precedenti e le realtà degli altri paesi sono oro per il sostegno della nostra credenza (cioè che questi natanti possono navigare nelle sei miglia) va da sé che per convincere il nostro interlocutore bisogna presentare una proposta che non si discosti da queste realtà. Resta il fatto che l'elenco degli accessori non farà parte di una eventuale legge da definire, ma serve al momento per convincere il nostro interlocutore. Successivamente sarà sicuramente parte di un codice di comportamento o di una direttiva di qualche ente che può essere una delle nostre federazioni o il Ministero dei trasporti. Questo perché al nostro interlocutore noi ci siamo arrivati tramite una dei nostri enti federativi e perché ne gli enti federativi né il nostro interlocutore si prenderanno mai la responsabilità di mandare per mare gente modificano una legge di suo arbitrio. Ne più ne meno di quello che accade negli altri paesi.
Quanto alla dichiarazione di conformità l'hai scritta tu riportando il trafiletto della nostra legge: è tra i natanti che vogliono navigare nelle 12 miglia.
Quanto al punto 6 a cui ti riferisci questo regola il noleggio e non centra niente con quello che chiediamo. Semmai il comma 5 è da cassare ma questo si riferisce ai natanti che devono navigare entro un miglio  e se chiediamo questo sarebbe riconoscere che rientriamo tra questi. Essi invece sono natanti (per dirla come la legge francese) da spiaggia ed è giusto che navighino entro un miglio.
francesca gastaldi





--- Citazione da: Andrea Ricci - Novembre 28, 2013, 06:08:18 pm ---Scusa se non mi rileggo tutti i tuoi numerosi interventi. Ricordo solo che scrivevi che in alcuni noti paesi di marineria (se ricordo bene UK, USA, Spagna) non ci sono leggi che impongano limiti alla navigazione e che vale il buon senso.
Ci si potrebbe chiedere quindi se non si possa applicare cio' anche in Italia e sperare che non si legiferi, ma sappiamo che qui il buon senso non e' considerato dal legislatore. Bisogna fare gli azzeccagarbugli.

Quindi sono andato subito a leggere il da te citato decreto legislativo 171/2005 (codice della nautica da diporto) e ho fatto una ricerca sul forum cki con alcune query di testo preso da tale legge, ma non ne ho trovata citazione puntuale. Quindi riporto che nel codice si definisce:


Art. 3 - Unità da diporto
d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri

e

art.27 - Natanti da diporto

1. I natanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 15, della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26.

2. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.

3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:
a) entro sei miglia dalla costa;
b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo;
c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonché gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari.
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato II.

5. La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), sono disciplinate dalla competente autorità marittima e della navigazione interna.

6. L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo é disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali.

Quindi mi sembra che tutto il problema della navigazione di natanti a pagaia stia proprio in questo comma 6 art. 27 del D.Lgs.171/2005 che si presta ad "abusi" restrittivi delle autorita'.
E' cosi'?
Se cosi' fosse, non sarebbe piu' semplice chiedere al "politico" di cui parli di cassare questo maledetto comma 6, accontentarci delle 6 miglia (come in Francia) e chiudere cosi' la questione?

Scusa ancora se ti faccio ripetere cose gia' dette e grazie del tuo tempo.

--- Termina citazione ---

Marco Lipizer:

--- Citazione da: Andrea Ricci - Novembre 28, 2013, 06:08:18 pm ---...


Art. 3 - Unità da diporto
d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o

3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:
a) entro sei miglia dalla costa;
b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo;
c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonché gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari.
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato II.

5. La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), sono disciplinate dalla competente autorità marittima e della navigazione interna.

6. L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo é disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali.

Quindi mi sembra che tutto il problema della navigazione di natanti a pagaia stia proprio in questo comma 6 art. 27 del D.Lgs.171/2005 che si presta ad "abusi" restrittivi delle autorita'.
E' cosi'?
Se cosi' fosse, non sarebbe piu' semplice chiedere al "politico" di cui parli di cassare questo maledetto comma 6, accontentarci delle 6 miglia (come in Francia) e chiudere cosi' la questione?

Scusa ancora se ti faccio ripetere cose gia' dette e grazie del tuo tempo.

--- Termina citazione ---

Sbagliato!
Il problema non è l'art. 6 sul noleggio e locazione, ma sull'art. 3 comma c, sulle imbarcazioni da spiaggia, in cui possono venir considerate implicitamente (ma alcune ordinanze lo fanno esplicitamente) le canoe e i kayak. Quindi entro 1 miglio o meno.

Francesca, la direttiva esplicativa del Ministero non sarebbe una cattiva idea.
Buon lavoro,
Marco

Andrea Ricci:
Grazie Francesca e Marco.
Posso ricapitolare? Se ho capito bene:

- il testo di riferimento e' il decreto legislativo 171/2005 (codice della nautica da diporto), di cui ci riguardano in particolare gli artt. 3/d e 27;

- stai lavorando per far emettere al Ministero dei Trasporti una direttiva esplicativa che escluda i natanti a pagaia con certe caratteristiche dalla casistica del art.27/3/c

c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonché gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari

per farli ricadere nella casistica del art.27/3/a

a) entro sei miglia dalla costa

- e per l'indicazione delle caratteristiche ti stai inspirando a quanto si trova nella pratica di organismi sportivi di canoa di notorieta' internazionale.

Come ti spieghi "l'abuso" di alcune capitanerie di porto di limitare ulteriormente la navigazione, a 500m o addirittura a 300m? e' per una interpretazione indebitamente estensiva del art.27/6 che ci equipara tutti a bagnanti/noleggianti?

Quale fondamento legislativo permette ad alcune capitanerie di obbligare a indossare un gilet di galleggiamento?

Grazie, ciao, Andrea

marco ferrario (eko):

--- Citazione da: Gaudenzio Coltelli - Novembre 28, 2013, 09:12:39 am ---Cari Francesca, Vittorio (e altri)
essendo titolare di una scuola di kayak da mare riconosciuta dalla FICT, FICK e (sopratutto) da Sottocosta, tempo addietro ero già intervenuto sull'argomento esprimendo le mie opinioni che sono praticamente le stesse da voi espresse...
Apriti cielo.. un coro di proteste e accuse nei miei confronti (in verità solo da coloro che poco conoscono il mare). Addirittura qualcuno scrisse che il sottoscritto agiva non in nome della sicurezza ma per solo interesse personale...
Quindi non voglio oggi ripetermi su un argomento che condivido pienamente con voi due (e molti altri).
Voglio dirvi solo una cosa: GRAZIE!!! e un grazie speciale va sopratutto a Francesca per il suo impegno.
Gaudenzio

--- Termina citazione ---

Per fare chiarezza,
Qui sotto ho riportato le opinioni di Gaudenzio Coltelli che ho copia/incollato dal suo intervento sul forum del 9.2.2013

Navigazione entro 300m dalla costa. Sono obbligatori:
-salvagente.
Navigazione entro 1NM, sono obbligatori:
-Salvagente;
-paraspruzzi;
-mezzo di comunicazione.
Navigazione entro 6NM, sono obbligatori:
-kayak avente lunghezza minima di 5,20m completo di paratie stagne (min 1 a prua ed 1 a poppa dell'imbarcazione);
-salvagente;
-paraspruzzi;
-mezzo di comunicazione;
-paddle float;
-set di razzi (min un fumogeno + 2 razzi a stella);
-pagaia di riserva;
-una cima per traino (lunghezza min 12 m);
-Kit riparazione scafo;
-VHF;
-bussola;
-carta nautica plastificata;
-torcia stagna;
-luce strobo;
-una riserva d'acqua (minimo 2 litri);
-aver conseguito un corso avanzato di kayak (un attestato da dover esibire, su richiesta, alla GC).
Questo è il mio parere dettato dal buonsenso e dall'esperienza acquisita in oltre 25 anni di navigazione (in mare).
Gaudenzio Coltelli.

Siete daccordo? come dice Gaudenzio, sono le stesse proposte?

Io NON LO SONO.
Vedo delle evidenti e sostanziali differenze sia nella prima riga che nell'ultima riga della sua proposta.
Ciao
Marco

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