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Navigazione natanti a propulsione umana
francesca gastaldi:
Buongiorno a tutti,
tenendo conto delle Direttive europee, della normativa italiana, delle normative ISO attualmente in vigore, la navigazione per i natanti a propulsione umana potrebbe essere stabilita nei seguenti termini.
Le unità da diporto a propulsione umana:
a) di una lunghezza superiore a 4 metri ed una larghezza almeno di 0,45
b) che siano pontate in tutta la loro estensione e/o che siano dotate di una riserva di galleggiabilità.
possono navigare entro le sei miglia (art. 27 p.to 3 lettera a L.171/2005).
Nel primo caso della lettera b) esse sono dotate di aperture nello scafo e nel ponte (pozzetto e gavoni) che non pregiudicano la resistenza agli agenti atmosferici quando si trovano in posizione chiusa (perché dotate di paraspruzzi e tappi).
Questo in virtù del fatto che le normative ISO non sono obbligatorie, né esiste una Direttiva Ce che regolamenta questo tipo di imbarcazioni. Ciò è inconfutabile ed è avvalorato dal fatto che negli Stati Membri (esclusa la Francia) navigano tutti senza limiti dalla costa e senza normativa ISO.
Anche lì dove la legge nazionale italiana (L.171/2005) richiede la conformità a normative per un natante senza marcatura CE essa lo fa per la navigazione relativa alle 12 miglia (art. 27 p.to 3 lettera c). In tal caso, le unità da diporto senza marcatura Ce, rispondenti ai requisiti di sicurezza elencati nei punti 3.3, 3.4 e 3.5 dell’Allegato I della L.171/2005 possono navigare entro le 12 miglia quando sono conformi ai requisiti EN ISO 11712-1:2013 purchè abbiano a bordo la dichiarazione di conformità. Questi natanti, qualora raggiungano la lunghezza superiore o uguale a sei metri possono ambire alle categorie A, B,C,D. In tal caso, se vogliono navigare sotto la giurisdizione del proprio paese, sono tenuti ad essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto. Ciò in virtù del fatto che i natanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d)L.171/2005, sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 15, della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26.
NOTE
EN ISO 11712-1:2013 e EN ISO 11712-3:2013.
Il primo garantisce la stabilità e la galleggiabilità di Natanti a propulsione umana più lunghi o uguali a 6 metri che ambiscono alle categorie A,B,C,D, il secondo inferiori ai 6 metri che ambiscono alle categorie D e C (quindi sono precluse la A e la B) e che siano pontati e abbiano recessi a veloce svuotamento conformi all’ISO 11812 (quest’ultima specifica i requisiti di pozzetti e recessi “stagni” o ad “auto-svuotamento rapido” .
Si tenga presente che le categorie di cui parliamo corrispondono a:
A. In alto mare: progettate per viaggi di lungo corso, in cui la forza del vento può essere superiore ad 8 (Scala Beaufort) e l'altezza significativa delle onde superiore a 4 m, ma ad esclusione di circostanze anomale; imbarcazioni ampiamente autosufficienti.
B. Al largo: progettate per crociere d'altura, in cui la forza del vento può essere pari a 8 e l'altezza significativa delle onde può raggiungere 4 m.
C. In prossimità della costa: progettate per crociere in acque costiere, grandi baie, estuari, fiumi e laghi, in cui la forza del vento può essere pari a 6 e l'altezza significativa delle onde può raggiungere 2 m.
D. In acque protette: progettate per crociere in acque costiere riparate, in piccole baie, laghi, fiumi e canali, in cui la forza del vento può essere pari a 4 e l'altezza significativa delle onde può raggiungere 0,3 m, con onde occasionali di altezza massima pari a 0,5 m, ad esempio a causa di imbarcazioni di passaggio.
Riguardo ai limitazioni sulla libertà di navigazione da diporto si legga la Sentenza della Corte Europea n. C142/2005.
Stante quanto scritto significa che un kayak, un surf ski e una polinesiana singola (e altri natanti che non raggiungano i sei metri), possono navigare entro le sei miglia. I natanti uguali o oltre i sei metri di lunghezza possono navigare, dietro le condizioni riportate per le categorie A, B,C,C. Non è richiesta nessuna patente nautica perchè il regolamento, emanato in seguito a quanto stabilito dall'art.65 della L.171, dice chiaramente che la patente di tipo A abilita alla navigazione oltre le sei miglia solo le imbarcazioni a motore, a vela o miste (motore + vela). Abilitazioni specifiche potranno eventualmente essere stabilite dalle federazioni quando si decideranno a ufficializzare l'esistenza e la scuola del settore marino.
Vista la prassi della navigazione e le normative attualmente in vigore ci sono delle dotazione da avere a bordo. Non potendo aggiungere il allegati in word ve le copio e incollo qui:
________________________________________________________________________
Attestazione di proprietà
Il sottoscritto ……………………..
Indirizzo ………………………………
Dichiara di essere proprietario del kayak :
modello …………………..
Numero di serie ……………………………
Ho acquistato il sd kayak da ………… nell’anno………………………
La fattura originale è andata perduta.
Dichiarazione di Conformità art.7 L.171
Nome e indirizzo del costruttore
Nome e indirizzo del mandatario del costruttore
Certifica che il kayak:
fabbricante ………………………………
modello ………………………
numero di serie …………………………
E’ conforme alle disposizioni dell’Allegato I Legge 171/2005 punti 3.3,3.4,3.5 ( alle EN ISO 11712)
Firma
Documenti e accessori per la navigazione del kayak da mare
I natanti a propulsione umana che navigano entro le sei miglia devo no avere a bordo:
- un documento di identità di chi pagaia
- Un salvagente con minimo N 50 marcato CE (EN393).
- Una torcia a tenuta stagna
- Un mezzo per risalire a bordo (paddle float)
- Una pompa di sentina fissa o mobile o un sistema di auto-svuotamento
- Una cima da traino
- Una cima perimetrale
- Una pagaia di scorta
- Uno specchio per i segnali (un mini CD fa lo stesso)
- Un segnalatore sonoro (fischietto)
- Una bussola
- Una carta nautica dell’area dove si pagaia
- Un adesivo sulla barca che riassuma le regole del COLREGS
- Un adesivo sulla barca che riassuma i segnali IALA
I natanti a propulsione umana che navigano oltre le sei miglia devono avere a bordo:
- Tutto quello di cui sopra per la navigazione entro le sei miglia
- 3 razzi rossi (posseduti da almeno una persona del gruppo)
- Un documento che attesti la proprietà della barca (per es. la fattura di acquisto o, in mancanza, un attestazione formalmente scritta e registrata che attesti la proprietà della barca)
- la dichiarazione di conformità del fabbricante o del mandatario alla normativa ISO 11712
- VHF (obbligatorio oltre le sei miglia art.49 c.2 L.172/2003)
- Certificato Rtf (obbligatorio per la presenza di un dispositivo VHF, art. 49 c. 2 L.172/2003)
- Licenza d’esercizio Rtf
- Iscrizione ai registri italiani della Marina qualora volessero navigare oltre le sei miglia in acque comunitarie e/internazionali (ciò al fine di una identificazione della imbarcazione su territorio straniero).
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Detto ciò due sono le soluzioni che possiamo chiedere:
1) aggiungere un trafiletto nella legge Es: art.27 bis. Che mi pare limitante.
2) chiedere una Direttiva del Ministero dei trasporti che consideri o detti quanto ho scritto in modo che ciò venga recepito dai corpi preposti al controllo e il soccorso in mare. Questa soluzione sembra offrire maggiore possibilità di chiarezza e di diffusione.
saluti
Francesca Gastaldi
altergg:
Senza polemica, ed ammettendo anche un po' di ignoranza sull'argomento (essendo interssato più al pagaiare senza problemi che al riconoscimento delle autorità), qualcuno si è posto il problema degli "altri"?
Cioè, i mezzi che non risponderebbero né alla navigazione oltre le 6 miglia, né alla navigazione entro le 6 miglia che fine farebbero!?
Immagino che continuerebbero a essere non regolati. Però aggiungo anche che un conto è non essere regolati affatto, come oggi, un conto è non essere regolati in presenza una legge che invece riconosce determinati i kayak e permette loro di navigare entro le 6 miglie e oltre le 6 miglia.
Cioè i kayak senza pompa di sentita, doppia pagaia ecc, sarebbero considerati in tutto e per tutto come i pattini, pedalò e tutte le robette da spiaggia, per la legge non sarebbero nemmeno kayak. Quindi se trovati immagino oltre 100-200 metri dalla spiaggia sarebbero sanzionati.
E' così o mi sbaglio!?
Se non mi sbaglio, abbiate pazienza, ma mi spiegate perché per continuare ad andare in kayak come ho fatto fino ad oggi, liberamente fino a un paio di km dalla costa, devo dotarmi di torcia, pompa, pagaia di scorta, ecc.!? Perché è necessario che ci sia una legge che consenta ad alcuni di andare oltre le 6 miglia!?!
scusate la franchezza ma qui si parla dell'esistenza stessa dell'attività stessa del kayak..
Vittorio Pongolini:
Altergg caro,
forse non hai focalizzato il perché dell'approfondimento legislativo che stiamo portando avanti e che riguarda il fatto che tu puoi e potrai andare in kayak (non da mare), canoa o in pattino o in sandolino o in moscone o in canotto o con cosa vuoi fino ad un miglio e localmente fino ai 300 mt, così come decidono le Capitanerie di Porto, come hai sempre fatto. Noi tre, e Francesca in particolare, ci stiamo battendo, e siamo a buon punto, per andare oltre il miglio marino con il KdM, senza che lo sequestrino, che ci/lo sanzionino e senza le minacce gratuite della GC! Stiamo adoperandoci per l' adeguamento alle normative europee della navigazione in KdM! Noi siamo peggio delle ultime nazioni europee! Non esiste proprio il KdM in Italia per la legislazione italiana, men che meno la sua libera navigazione oltre il NM marino! Già se dici
--- Citazione da: altergg - Novembre 26, 2013, 02:09:14 pm ---
Se non mi sbaglio, abbiate pazienza, ma mi spiegate perché per continuare ad andare in kayak come ho fatto fino ad oggi, liberamente fino a un paio di km dalla costa, devo dotarmi di torcia, pompa, pagaia di scorta, ecc.!? Perché è necessario che ci sia una legge che consenta ad alcuni di andare oltre le 6 miglia!?!
--- Termina citazione ---
sei fuori legge di circa 350 mt! La pompa di sentina e la pagaia di scorta, il giubbotto salvagente (o polifunzionale, voglio vedere come trasporterete e terrete a portata di mano tutte le cose che serviranno, senza...) sono attrezzature fondamentali per l'autosalvamento, utilissimi, per carità, ma fino al miglio marino, legalmente parlando, non ti servono a niente! Mosconi e sandolini, canotti a remi e pattini non ce li hanno e possono fare quello che facciamo noi attualmente. Già i canoisti, (non i kayaker, cioè chi fa KdM tosto) con quelle dotazioni che elenchi rappresentano l'eccezione a dotarsene perché non siamo sprovveduti e perché siamo già naturalmente orientati ad esplorare, vagare, e navigare oltre i limiti di quelle "robe" che galleggiano come noi ma che hanno dei limiti spaventosi e per le quali fanno bene a mettere dei limiti di navigazione. MA NOI NO! Noi siamo il meglio che c'è in quell'ambito limitato attualmente al NM marino e MERITIAMO UN TRATTAMENTO LEGALE DIVERSO, come gli altri kayaker europei e in sintonia con le nostre voluttà ed esigenze di navigazione. Noi vogliamo e possiamo andare all'Elba, al Giglio, andare tra le Eolie, a Capri, andare dove vogliamo sicuramente entro le 6 miglia marine e, con altri accorgimenti normativi (Norme EN ISO 11712-1:2013 e EN ISO 11712-3:2013, in particolare quest'ultima da come ci ha scritto Francy), vogliamo poterle superare.
Ma ti/vi rendi conto che Francy ci ha già compilato anche il fac - simile della Attestazione di Proprietà che introduce la Dichiarazione di Conformità all' Art.7 L. 171 e che sta aspettando le risposte finali della lunga trafila che portiamo avanti da mesi ?!? E' un lavoro GRANDIOSO! E per tutto il movimento del KdM!
Ce la meritiamo? Io dico di sì, ma se capiamo e capite fino in fondo tutto quello che stiamo facendo!
Forza ragazzi! Assertite, non detraete (spero che i due verbi si scrivano così alla seconda persona plurale, mai scritti prima...) il nostro sforzo, soprattutto quello di Francy, che è di Roma e non poteva essere in un posto migliore per il nostro lavoro di riconoscimento legale.
Scusa Altergg, ti ho parlato in modo diretto, prendendoti come interlocutore di risposta, ma quanto ho scritto è rivolto a tutti quelli che sono ancora per il "Ni" ma che debbono andare decisi verso il "Sì, non voglio più rimanere al livello dei sandolini e dei canotti! Sono un kayaker, ho un KdM, mica quella roba da spiaggia!".
Andrea Ricci:
ciao Francesca, mi e' difficile seguirti, ormai stai andando veramente in profondita' sull'argomento.
Ma ti pongo alcune domande, che in parte derivano dalla mia allergia a regolamenti, leggi, disposizioni, circolari, verifiche, ispezioni, certificazioni, direttive, etc. tutto fatto per limitare la nostra liberta' di uomini per nessun altro motivo di fondo che creare un sistema che ci imbrigli.
--- Citazione da: francesca gastaldi - Novembre 26, 2013, 11:33:27 am ---Buongiorno a tutti,
tenendo conto delle Direttive europee, della normativa italiana, delle normative ISO attualmente in vigore, la navigazione per i natanti a propulsione umana potrebbe essere stabilita nei seguenti termini.
Le unità da diporto a propulsione umana:
a) di una lunghezza superiore a 4 metri ed una larghezza almeno di 0,45
b) che siano pontate in tutta la loro estensione e/o che siano dotate di una riserva di galleggiabilità.
possono navigare entro le sei miglia (art. 27 p.to 3 lettera a L.171/2005).
Nel primo caso della lettera b) esse sono dotate di aperture nello scafo e nel ponte (pozzetto e gavoni) che non pregiudicano la resistenza agli agenti atmosferici quando si trovano in posizione chiusa (perché dotate di paraspruzzi e tappi).
--- Termina citazione ---
Perche' superiori a 4metri / 0,45cm? c'e' una spiegazione scientifica? tecnica?
Se ci fosse un regolamento simile per l'aria, pensato per gli aereoplani, che desse delle misure minime della carlinga per alzarsi oltre una certa quota, allora i deltapani o le tute alari o i paracadute non potrebbero gettarsi dai picchi delle montagne, e dovrebbero portarsi addosso una tale serie di attrezzatura di sicurezza, di emergenza, di prudenza che gli passerebbe la voglia.
Se ci fosse stato un regolamento simile per i windsurf, fatto negli anni '80, ora le plancette di 2m o i kitesurf, che rispetto ai tavoloni volano a velocita' triple, non potrebbero allontanarsi dalla costa.
Per venire ad uno dei settori piu' regolamentati del mondo, quello della circolazione terrestre, esiste una misura minima per i veicoli per circolare oltre, diciamo, "le 6 miglia da un luogo abitato"? No. E infatti, nei bei tempi, c'era chi partiva da Palermo per Nordkapp con la 500.
In conclusione non capisco la ragione e l'autolesionismo di mettere delle misure minime (o massime).
--- Citazione da: francesca gastaldi - Novembre 26, 2013, 11:33:27 am ---Attestazione di proprietà
Il sottoscritto ……………………..
Indirizzo ………………………………
Dichiara di essere proprietario del kayak :
modello …………………..
Numero di serie ……………………………
Ho acquistato il sd kayak da ………… nell’anno………………………
La fattura originale è andata perduta.
Dichiarazione di Conformità art.7 L.171
Nome e indirizzo del costruttore
Nome e indirizzo del mandatario del costruttore
Certifica che il kayak:
fabbricante ………………………………
modello ………………………
numero di serie …………………………
E’ conforme alle disposizioni dell’Allegato I Legge 171/2005 punti 3.3,3.4,3.5 ( alle EN ISO 11712)
Firma
--- Termina citazione ---
Qui tralascio considerazioni su insopportabili documenti che servono solo a dare lavoro a ignoranti parassiti burocrati e certificatori e a pagare piu' tasse.
--- Citazione da: francesca gastaldi - Novembre 26, 2013, 11:33:27 am ---Documenti e accessori per la navigazione del kayak da mare
I natanti a propulsione umana che navigano entro le sei miglia devo no avere a bordo:
- un documento di identità di chi pagaia
- Un salvagente con minimo N 50 marcato CE (EN393).
- Una torcia a tenuta stagna
- Un mezzo per risalire a bordo (paddle float)
- Una pompa di sentina fissa o mobile o un sistema di auto-svuotamento
- Una cima da traino
- Una cima perimetrale
- Una pagaia di scorta
- Uno specchio per i segnali (un mini CD fa lo stesso)
- Un segnalatore sonoro (fischietto)
- Una bussola
- Una carta nautica dell’area dove si pagaia
- Un adesivo sulla barca che riassuma le regole del COLREGS
- Un adesivo sulla barca che riassuma i segnali IALA
I natanti a propulsione umana che navigano oltre le sei miglia devono avere a bordo:
- Tutto quello di cui sopra per la navigazione entro le sei miglia
- 3 razzi rossi (posseduti da almeno una persona del gruppo)
- Un documento che attesti la proprietà della barca (per es. la fattura di acquisto o, in mancanza, un attestazione formalmente scritta e registrata che attesti la proprietà della barca)
- la dichiarazione di conformità del fabbricante o del mandatario alla normativa ISO 11712
- VHF (obbligatorio oltre le sei miglia art.49 c.2 L.172/2003)
- Certificato Rtf (obbligatorio per la presenza di un dispositivo VHF, art. 49 c. 2 L.172/2003)
- Licenza d’esercizio Rtf
- Iscrizione ai registri italiani della Marina qualora volessero navigare oltre le sei miglia in acque comunitarie e/internazionali (ciò al fine di una identificazione della imbarcazione su territorio straniero).
--- Termina citazione ---
Ma tutta 'sta roba perche'? Ma e' la tua lista personale? Ma vogliamo discutere su ogni punto in funzione del tipo di barca? Che me ne faccio di una pompa di sentina su un sit on top da pesca che magari e' attrezzato per attraversare l'oceano? O di un paddle float per una tavola da sup? Dove la metto una pagaia di scorta su un surfsky da gara? E' non sarebbe utile avere un paio di occhialini da nuoto, per poter abbandonare tutto e andarsene a terra a nuoto? Ma se l'acqua e' fredda, allora servirebbe la muta ... obbligatoria? quanti mm? certificata?
Insomma, dove non c'e' la legge l'uomo adotta il buon senso, e se non ne ha, peggio per lui, come e' giusto.
Dove c'e' la legge, l'uomo di buon senso si deve piegare, e non e' giusto.
Rispondo a te con affetto, Francesca, che altri soloni che scrivono qui non merita neanche leggerli.
Marco Lipizer:
Rispondo ad Andrea e ad Alteregg, almeno per quello che è la mia opinione.
Perché questa è la legge. Al momento siamo tutti fuori norma se andiamo oltre al miglio o ai 300 metri.
Forse dopo, per chi è interessato ad adeguarsi, sarebbe possibile pagaiare fino a 6 miglia, secondo la legge da diporto italiana. Non mi par poco.
Proviamoci!
Marco Lipizer
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