Francesca , il primo link non riesco a vederlo .
Ps ... Bello vedere che in Francia vogliono la carta nautica :-) ....
Non sò come te l'ho copiato e te lo incollo qua sotto. Credo che fosse questo il primo link di cui parli.
Questo Raiola è sicuramente più lucido di quello che mi ha risposto l'altra volta. L'ho "pescato" da uno dei link sui pescatori in kayak che hai mandato tu.
francesca gastaldi
"Come noto, i natanti da diporto ‒ al contrario delle imbarcazioni e delle navi da diporto - sono mezzi non immatricolati e senza una licenza di navigazione. Per risalire al tipo di abilitazione di un natante ovvero al suo limite di navigazione, occorre, perciò, fare riferimento alla legge e, in particolare, al Codice della Nautica da Diporto. Il Codice, innanzi tutto, distingue i natanti in due categorie: quelli con marcatura CE e quelli senza. I natanti da diporto senza marcatura CE possono navigare entro 6 miglia dalla costa, eccetto due casi. Il primo riguarda i cosiddetti natanti da spiaggia (jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq, moto d’acqua e mezzi similari come canoe e kajak), che possono navigare fino a un miglio dalla costa. Il secondo caso riguarda i natanti senza marcatura CE, omologati per la navigazione senza limiti dalla costa oppure riconosciuti idonei per tale specie di navigazione da un organismo tecnico dopo apposita visita di sicurezza; detti mezzi possono navigare fino a 12 miglia dalla costa, purché abbiano a bordo la copia del certificato di omologazione e la relativa dichiarazione di conformità al prototipo omologato (che è sostituibile con l’estratto dai registri imbarcazioni da diporto, se si tratta di natanti un tempo immatricolati, da cui risulti l’abilitazione senza limiti dalla costa) oppure l’attestazione di idoneità rilasciata dall’organismo tecnico al termine della citata visita. I natanti marcati CE, invece, possono navigare entro i limiti fissati per la categoria di progettazione cui appartengono. Detti limiti di navigazione non sono espressi in miglia di distanza dalla costa, bensì in termini di altezza significativa delle onde e forza del vento che possono sopportare. L’altezza significativa è calcolata a partire dalle altezze di tutte le onde presenti in una data superficie del mare; immaginando di ordinare tali onde per altezza crescente, l’altezza significativa è l’altezza media del terzo delle onde di altezza più elevata fra quelle osservate in un dato periodo. La forza del vento, invece, è espressa con la scala Beaufort, che va da 0 (cioè calma) equivalente a una velocità da 0 a 1 km/h, a 12 (cioè uragano) equivalente a una velocità di 118 km/h e oltre. Pertanto, i limiti di navigazione di questi natanti sono:
• per la categoria A = senza alcun limite;
• per la categoria B = vento fino a forza 8 e
altezza significativa delle onde fino a 4 metri
(mare agitato);
• per la categoria C = vento fino a forza 6 e
altezza significativa delle onde fino a 2 metri
(mare molto mosso);
• per la categoria D = vento fino a forza 4
e altezza significativa delle onde fino a 0,3
metri.
Secondo l’articolo 27 del Codice della Nautica, i natanti con marcatura CE «possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza». Questa disposizione ha fatto nascere l’equivoco che i natanti delle categorie A o B potessero navigare oltre il limite delle acque territoriali (12 miglia marine). Ma così non è, perché la navigazione oltre le 12 miglia marine è regolata dalla Convenzione internazionale di Montego Bay (1982) sul diritto del mare, nella quale è previsto che la nazionalità di un mezzo nautico che naviga in alto mare o mare internazionale (cioè oltre le acque territoriali) deve essere comprovata dai documenti di bordo.
I natanti, non essendo immatricolati, sono privi di tale documentazione e considerati privi di nazionalità (bandiera). Pertanto, in alto mare i natanti sono soggetti alla polizia della navigazione svolta da navi militari di qualsiasi Stato sottoscrittore della Convenzione (praticamente tutti gli Stati del mondo), senza potersi avvalere del regime della bandiera nazionale. La nave militare che sospetti che un’unità sia priva di nazionalità, può procedere al fermo e alla visita della stessa. Questo il motivo per cui i natanti di categoria A o B, seppur tecnicamente in grado ‒ come un’imbarcazione delle stesse categorie ‒ di navigare oltre le 12 miglia, non possono per ragioni di diritto internazionale superare detto limite. A conferma di ciò, la relazione ministeriale illustrativa del Codice della Nautica si esprime come segue: «si precisa che essendo l’unità natante da diporto non immatricolata e quindi priva di bandiera nazionale, può navigare solo nei limiti delle acque territoriali, al di fuori delle quali non avrebbe più alcuna tutela da parte dello Stato italiano».
Cap. Freg. Aniello Raiola,
Capo del Compartimento marittimo
e Comandante del porto di Rimini
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