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Limite 1 miglio dalla costa per kayak e canoe
Marco Lipizer:
l'art. 27 del D.Lgs171/2005 "Codice della Nautica" è stato modificata da:
"3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:
...
...
c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonchè gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari."
in:
"c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe, kajak nonchè gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari."
P.S. Ora mi sono accorto che al Ministero non sanno neanche come si scrive kayak!!!
Marco Lipizer:
Marco, il dubbio è anche mio, ma mi piace pensare, al contrario, che la strada sarebbe stata comunque questa, e noi abbiamo provato a modificarla senza riuscirci.
Almeno, adesso esistiamo.
nolby:
Bho... rimane quindi teoricamente l'obbligo di 1 salvagente anulare con cima... che va sul kayak, sualla canoa, e sulle tavole...
Quindi, di fatto, nulla è cambiato... a meno di voler andare in giro con un grosso ciambellone in coperta.
Quoto Marco Lipizer... già il fatto di esistere nella normativa è cosa non da poco... con tutti i limiti che la questione si porta dietro... se prima non era scritto da nessuna parte che tipo di dotazioni dovessimo avere adesso c'è.... con la speranza che ad un eventuale controllo quantomeno non ci contestino anche la mancanza di un estintore.
Per quanto riguarda i 100N su un sito di velisti ho trovato questa nota (purtroppo senza fonte) l'articolo è vecchiotto ma la categoria di riferimento è quella in cui oggi è stata aggiunta la voce canoe /kayak:
--- Citazione ---- Per condurre tavole a vela, acquascooter (compresi i trasportati) e unità simili è obbligatorio l’uso permanente di una cintura di salvataggio indipendentemente dalla distanza dalla costa. Oltre ai modelli Iso previsti per le barche, se ne possono utilizzare di più leggeri definiti “aiuti al galleggiamento”, con una spinta di 50N (Iso 12402-5).
--- Termina citazione ---
marittimo:
Ecco le fonti:
- art. 54, comma 3, decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29/7/2008, n. 146 (che trascrivo)
“3. I conduttori di tavole a vela, acquascooter e unità similari, nonché le persone trasportate, indossano permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge”.
- punti 2 e 4 Circolare 18/3/2009 n. 4866 dello stesso Ministero, Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (che trascrivo)
“2. Per quanto concerne le cinture di salvataggio in conformità con la nuova normativa ISO:
a) sono consentiti dispositivi con i seguenti livelli prestazionali:
• Livello 100 conforme alla ISO 12402-4 e successivi emendamenti;
• Livello 150 conforme alla ISO 12402-3 e successivi emendamenti;
• Livello 275 conforme alla ISO 12402-2 e successivi emendamenti;
b) per le persone che svolgono attività sportive o ricreative, per le quali è obbligatorio indossare permanentemente un dispositivo, oltre ai modelli di cui alla lettera a) è consentito anche l'utilizzo di aiuti al galleggiamento con livello prestazionale 50 conforme alla ISO 12402-5 e successivi emendamenti”.
“4. Le unità che svolgono navigazione dai 300 metri di distanza dalla costa ed entro le 6 miglia nautiche o in acque interne devono avere a bordo cinture di salvataggio conformi, come requisito minimo, al livello prestazionale 100”.
Ora si tratta di stabilire se canoe e kayak possono considerarsi “unità similari” (ex art. 54 c. 2) alle tavole a vela o agli acquascooter.
In caso di risposta affermativa
È obbligatorio indossare sempre la cintura di salvataggio, anche se ci si trova a 5 m dalla riva su un fondale di mezzo metro. È consentito usare però l’aiuto al galleggiamento da 50N anche oltre i 300 metri dalla costa (punto 2 lett. b, Circolare).
In caso di risposta negativa
Fino a trecento metri dalla costa non è necessario avere a bordo alcuna cintura di salvataggio. Oltre tale limite occorre avere quella da 100N (punto 4 Circolare), che non è però obbligatorio indossare.
Ci sono poi i regolamenti locali che possono optare per l’una o per l’altra interpretazione, oppure inventarsi una disposizione ibrida. Legittimi o illegittimi che siano, costituiscono tuttavia norma di riferimento per eventuali contestazioni da parte della guardia costiera o degli altri organi di vigilanza.
Questo per cinture o aiuti al galleggiamento.
Oltre i 300 metri si aggiunge l’obbligo del salvagente anulare con cima (v. tabella Allegato V al DM 146/2008)
Massimiliano "Max" Miselli:
Sì, era meglio non svegliare il can che dorme!!
In Italia dove tutto è sempre ossessivamente legiferato, deliberato, regolamentato, dove si vorrebbe mettere "a norma" tutto lo scibile dell'esistenza umana, ufficialmente per le sempre politicamente corrette "ragioni di sicurezza", (senza magari pensare che la cosa che ti ucciderà è vivere, come diceva Guccini), ma più spesso, nel migliore dei casi, per l'attrazione fatale di questo paese per la burocrazia, nel caso peggiore per favorire interessi privati, uno spazio "anarchico" per gli ultimi dei Mohicani era meglio averlo......lo dico dopo vent'anni di Pubblica Amministrazione.....
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