Ecco le fonti:
- art. 54, comma 3, decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29/7/2008, n. 146 (che trascrivo)
“3. I conduttori di tavole a vela, acquascooter e unità similari, nonché le persone trasportate, indossano permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge”.
- punti 2 e 4 Circolare 18/3/2009 n. 4866 dello stesso Ministero, Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (che trascrivo)
“2. Per quanto concerne le cinture di salvataggio in conformità con la nuova normativa ISO:
a) sono consentiti dispositivi con i seguenti livelli prestazionali:
• Livello 100 conforme alla ISO 12402-4 e successivi emendamenti;
• Livello 150 conforme alla ISO 12402-3 e successivi emendamenti;
• Livello 275 conforme alla ISO 12402-2 e successivi emendamenti;
b) per le persone che svolgono attività sportive o ricreative, per le quali è obbligatorio indossare permanentemente un dispositivo, oltre ai modelli di cui alla lettera a) è consentito anche l'utilizzo di aiuti al galleggiamento con livello prestazionale 50 conforme alla ISO 12402-5 e successivi emendamenti”.
“4. Le unità che svolgono navigazione dai 300 metri di distanza dalla costa ed entro le 6 miglia nautiche o in acque interne devono avere a bordo cinture di salvataggio conformi, come requisito minimo, al livello prestazionale 100”.
Ora si tratta di stabilire se canoe e kayak possono considerarsi “unità similari” (ex art. 54 c. 2) alle tavole a vela o agli acquascooter.
In caso di risposta affermativa
È obbligatorio indossare sempre la cintura di salvataggio, anche se ci si trova a 5 m dalla riva su un fondale di mezzo metro. È consentito usare però l’aiuto al galleggiamento da 50N anche oltre i 300 metri dalla costa (punto 2 lett. b, Circolare).
In caso di risposta negativa
Fino a trecento metri dalla costa non è necessario avere a bordo alcuna cintura di salvataggio. Oltre tale limite occorre avere quella da 100N (punto 4 Circolare), che non è però obbligatorio indossare.
Ci sono poi i regolamenti locali che possono optare per l’una o per l’altra interpretazione, oppure inventarsi una disposizione ibrida. Legittimi o illegittimi che siano, costituiscono tuttavia norma di riferimento per eventuali contestazioni da parte della guardia costiera o degli altri organi di vigilanza.
Questo per cinture o aiuti al galleggiamento.
Oltre i 300 metri si aggiunge l’obbligo del salvagente anulare con cima (v. tabella Allegato V al DM 146/2008)