Vi riporto quanto dice la legge:
Quadro normativo nazionale e regionale in materia d'acque pubbliche
R.D. 11 dicembre 1933, n°1775
Art.97. Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:
a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96, lettera c);
d) ……..;
e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti(7);
Pertanto bisogna innanzitutto accertarsi che vi sia una autorizzazione prefettizia alla posa del guado. I comuni possono effettuare liberamente delle opere di contenimento per la sicurezza spondale ma solo all'interno dei centri abitati. Dove è sistemato il guado? In pieno paese?
Se no va tosto smontato al fine di garantire la libera navigazione del corso d'acqua (Acque pubbliche:"tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, che considerate sia isolatamente, per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano o acquistino l'attitudine a qualsiasi uso di pubblico generale interesse")
....e solo è consentito ai frontisti di munire le sponde dei loro beni con opere di semplice difesa, aderente alle sponde stesse, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo e il corso ordinario delle acque, né arrechino danno alle proprietà altrui, alla navigazione, alle derivazioni...