Spazio Kayak Marino e lacustre > Chat - Kmare
Info - Normativa per l'uso del salvagente a giubbetto.
marco ferrario (eko):
Poiché l’entrata in vigore della nuova direttiva europea è stata rinviata, Germania, Austria e Svizzera, hanno comunque recepito la presunta direttiva europea inerente l'uso del salvagente, modificando il regolamento della navigazione sul Lago di Costanza.
La revisione prevede l’obbligo di avere il GIUBBOTTO DI SALVATAGGIO sui natanti a remi e pagaia che si allontanano ad oltre 300 metri dalla riva.
Questa disposizione, mira a ottimizzare la sicurezza.
Perciò, dal 1 gennaio 2014 anche sul Lago di Costanza come già sui laghi italo-svizzeri MAGGIORE e LUGANO e dal 2007 sui laghi svizzeri, è reso obbligatorio il GIUBBOTTO DI SALVATAGGIO a bordo dei natanti a remi e a pagaia che si allontanano a oltre 300 metri dalla riva.
marco ferrario (eko):
Per essere più precisi,
- sulle acque svizzere il salvagente a giubbotto da tenere a bordo deve avere una spinta idrostatica di almeno 75N
- sulle acque italiane il salvagente a giubbotto da portare a bordo deve almeno corrispondere al livello 100N conforme alle norme EN395 per navigare entro le 6 miglia, 150N per la navigazione oltre le 6 miglia.
Nella pratica di sport come il windsurf e il kitesurf e nella conduzione di acquascooter in cui il salvagente va obbligatoriamente sempre indossato è sufficiente un giubbotto salvagente da 50N conforme alle norme EN393, ISO12402-5
Per altri dettagli inerenti le acque italiane, ecco il link della circolare del 2009 - Comando delle Capitanerie di Porto http://www.guardiacostiera.it/ACFE38/circolare_0068485_28072009.pdf
marco ferrario (eko):
Mi correggo,
amici ticinesi, mi segnalano che dal 1 gennaio 2014 non è più valida la normativa che prevedeva i 75N.
Anche la Svizzera ha adottato l'obbligo del salvagente a 100 Newton, come gli altri paesi europei.
Ecco il documento che riguarda le recenti modifiche al regolamento della navigazione sul Lago di Costanza (http://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2013/3659.pdf), a pag. 7/8 la modifica all'articolo 13.20 capoverso da 3 a 6, recepisce le normative europee già adottate da Germania e Austria (le altre nazioni che si affacciano al lago di Costanza).
Questa recentissima normativa, ribadisce che per le canoe, il salvagente da 100N va tenuto a bordo in modo sicuro, in alternativa occorre "avere a disposizione o indossare" l'aiuto al galleggiamento da 50N.
Non ha subito cambiamenti l'art. 16, dell'Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere 747.201.1 (http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19780252/index.html).
perciò, per le imbarcazioni a remi e pagaia, rimane la libertà di navigazione indipendentemente dalla distanza dalla riva (esempio: il lago di Costanza ha sponde che distano oltre 6 miglia come anche il lago di Ginevra).
Nessun cambiamento anche per l'articolo 134 capoverso 4bis, in cui si specifica che la normativa che obbliga al salvagente non si applica per i "battell"i a remi che circolano nella zona rivierasca interna ed esterna (cioè la zona fino a 150 e fino a 300 metri dalla riva).
Perciò sulle acque svizzere come su quelle di altri paesi europei e sul Lago Maggiore e di Lugano, permane l'obbligo di avere il salvagente a bordo per distanze dalla riva superiori a 300 metri.
marco ferrario (eko):
NORMATIVE EUROPEE
Prestazioni e norme di riferimento per i salvagenti e il dispositivo di aiuto al galleggiamento.
Nella tabella qui allegata, schematicamente e con concetti semplici, sono riassunte le normative europee, le quali non danno adito a soggettive interpretazioni, contrariamente a quanto avviene spesso leggendo le normative del codice della nautica italiana.
francesca gastaldi:
Vi copio e incollo quanto rispostomi dalla Guardia Costiera Italiana riguardo ad una lunga lettere esplicativa sui limiti di navigazione previsti per kayak e canoa. La tabella in vigore attualmente per i salvagenti è quella della CE che Marco Ferrario ha allegato nella precedente mail. Essa è stata ratificata con Circolare Ministeriale del 2009 che vi allego. Abbiamo a che fare con un corpo di Stato che ho non conosce le leggi emanate da esso stesso o è bugiardo. Solo la consapevolezza di tutti noi può battere questo atteggiamento ignorante.
francesca gastaldi
--------------------
Gentile Utente,
in merito al suo quesito pervenuto in data 05.01.2014 si rappresenta quanto segue:
la canoa e il kayak, pur essendo ricomprese tra l’ampia tipologia delle unità da diporto a remi, tutte peraltro prive di marcatura CE, ai fini dell’abilitazione alla navigazione non possono essere equiparate alle unità a remi con scafo “classico” abilitate alla navigazione entro 6 miglia dalla costa.
Ciò in considerazione della particolare struttura delle unità di cui trattasi che, in linea di massima, non consentono l’alloggiamento e l’utilizzo delle dotazioni di sicurezza previste per legge, in base alla navigazione effettivamente svolta.
A tal riguardo, si rammenta che per poter navigare entro sei miglia dalla costa, un’unità da diporto a remi deve avere a bordo le dotazioni indicate nell’allegato V del D.M. 146/2008, di cui se ne citano alcune, a titolo di esempio:
- salvagente anulare con cima;
- boetta luminosa;
- Boette fumogene;
- fuochi a mano a luce rossa;
- Razzi a paracadute ecc.
Cordiali saluti
logo com gen
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Area Comandante Generale
Ufficio Relazioni Esterne
cid:image002.png@01CC0974.6E961E50
Tel. 06 5908 4666
Fax. 06 5908 4798
SITO www.guardiacostiera.it
email guardiacostiera@guardiacostiera.it
Navigazione
[0] Indice dei post
Vai alla versione completa