Per ora io la vedo così (salvo approfondimenti e chiarimenti che potrebbero arrivare nel corso della settimana):
- trasportare il kayak con l’auto rientra tra gli “spostamenti” vietati ex art. 1, c. 1, lett. a), prima parte, a meno che non si ricada nelle esenzioni (ad. es. approfittare del viaggio per andare a trovare dei congiunti);
- rimorchiare il kayak in bicicletta rientra nella “attività motoria” ex art. 1, c. 1, lett. f). Idem raggiungere, a piedi o in bicicletta, il luogo dove si trova la canoa (es. nel mio caso, un circolo nautico antistante la spiaggia);
- il luogo di rimessaggio della canoa (es. un circolo) può rientrare nell’obbligo di sospensione dell’attività ex art. 2 c. 1, ma con la possibilità di proseguirla osservando le cautele ex art. 2 c. 2 (qui occorre pertanto informarsi con la propria struttura di riferimento);
- spostarsi (a piedi, in bicicletta o in canoa) tra regioni diverse rientra nel divieto art. 1, c. 1, lett. a), seconda parte (quindi io non potrei spostarmi in canoa dalle acque di Rimini a quelle di Pesaro);
- restano comunque valide le misure di contenimento più restrittive già adottate dalle regioni (art. 10 c. 2) tra cui, ad esempio, la chiusura degli “stabilimenti balneari e relative aree di pertinenza” (per l’Emilia-Romagna). Poi qui ci sarebbe da capire bene se il divieto locale di chiusura (stabilimenti balneari e aree di pertinenza) si estende anche ai corridoi di transito per alaggio e varo che spesso (da noi in Romagna) sono ubicati nelle spiagge libere.