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Dal 4 al 17 maggio, che si fa?
marco ferrario (eko):
Leggendo il nuovo decreto di ieri sera inerente la fase due della ripresa, mi soffermo sulla possibilità che ci è concessa di svolgere attività motoria all'aperto nel periodo che va dal 4 al 17 maggio.
Sembrerebbe che potremmo pagaiare rimanendo nel nostro ambito regionale e ovviamente in solitaria o comunque rimanendo distanziati di almeno due metri.
Per pagaiare però devo poter portare la canoa al lago o al fiume e non posso andare a piedi, occorre la macchina.
Se mi sposto con l'auto per raggiungere un luogo d'imbarco non penso lo si possa considerare uno spostamento di necessità, mi sbaglio?
Il DPCM parla chiaro: prevede spostamenti solo per "comprovate situazioni di necessità". Art 1 comma a). e le situazioni di necessità citate sono: lavoro, sanità, visita a congiunti.
Alla problematica dello spostamento in auto difficilmente giustificabile con un kayak sulle barre, si aggiunge anche il fatto che il DPCM prevede che il sindaco può disporre la chiusura di aree pubbliche (Articolo 1 comma e).
Perciò anche se il comma f) consente le attività sportive individuali all'aperto, se il sindaco (e molti lo hanno fatto) chiude le spiagge e i possibili imbarchi, da dove entri in acqua?
Non rimane che sperare a dopo il 17 maggio.
Alberto Garzena:
Per il raggiungimento del fiume giro due immagini che ho rivuta da Lorenzo Molinari ;)
Lorenzo Molinari:
Giusto per la cornaca, le foto provengono da Vittorio Dell'Acqua, nome e cognome già prodromi di una soluzione in questo nefasto frangente! :D
Roberto M:
Io ho la fortuna di abitare a 500m dal fiume che sfocia in mare dopo 8km, quindi posso andare a piedi con lo zaino.....ma poi torno controcorrente?!! dovrò portare anche l'autocertificazione?
Ad meliora
marittimo:
Per ora io la vedo così (salvo approfondimenti e chiarimenti che potrebbero arrivare nel corso della settimana):
- trasportare il kayak con l’auto rientra tra gli “spostamenti” vietati ex art. 1, c. 1, lett. a), prima parte, a meno che non si ricada nelle esenzioni (ad. es. approfittare del viaggio per andare a trovare dei congiunti);
- rimorchiare il kayak in bicicletta rientra nella “attività motoria” ex art. 1, c. 1, lett. f). Idem raggiungere, a piedi o in bicicletta, il luogo dove si trova la canoa (es. nel mio caso, un circolo nautico antistante la spiaggia);
- il luogo di rimessaggio della canoa (es. un circolo) può rientrare nell’obbligo di sospensione dell’attività ex art. 2 c. 1, ma con la possibilità di proseguirla osservando le cautele ex art. 2 c. 2 (qui occorre pertanto informarsi con la propria struttura di riferimento);
- spostarsi (a piedi, in bicicletta o in canoa) tra regioni diverse rientra nel divieto art. 1, c. 1, lett. a), seconda parte (quindi io non potrei spostarmi in canoa dalle acque di Rimini a quelle di Pesaro);
- restano comunque valide le misure di contenimento più restrittive già adottate dalle regioni (art. 10 c. 2) tra cui, ad esempio, la chiusura degli “stabilimenti balneari e relative aree di pertinenza” (per l’Emilia-Romagna). Poi qui ci sarebbe da capire bene se il divieto locale di chiusura (stabilimenti balneari e aree di pertinenza) si estende anche ai corridoi di transito per alaggio e varo che spesso (da noi in Romagna) sono ubicati nelle spiagge libere.
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