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Navigazione entro (Italia) e oltre un miglio (resto del mondo)
francesca gastaldi:
Buongiorno a tutti,
navigazione entro un miglio per il can che dorme. Questa non ce la toglie nessuno senza cambiare leggi e kayak.
Per il can sveglio entro e oltre le sei miglia senza cambiare legge, cambiando il kayak e con un po’ di accorgimenti legittimi.
GLI INGLESI navigano senza limiti dietro registrazione di SSR number . Un numero di identificazione dell’imbarcazione richiesto on line alla Guardia Costiera e apposto sul kayak. Vedi http://www.dft.gov.uk/mca/mcga07-home/shipsandcargoes/mcga-ukshipregister.htm
Il resto è regolato da General & night navigation advice for the Tidal Thames. Vedi http://www.pla.co.uk/display_fixedpage.cfm/id/2673
I FRANCESI navigano entro le sei miglia secondo quanto riportato dalla CK mer. http://www.ckmer.org/index.php?option=com_content&view=article&id=70:immatriculation-de-vos-kayaks-de-meraffaires-maritimes&catid=20&Itemid=52
In parole povere occorre compilare un modulo di attestazione di proprietà del kayak (vedi allegato in PDF)
Il kayak deve rispondere a determinate caratteristiche strutturali. Vedi Gli articoli di legge ai quali fà riferimento il modulo di cui sopra. Per chi è interessato ho gli articoli. La fonte è JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 28/10/2004.
GLI AMERICANI navigano secondo U.S. Coast Guard Navigation Center (http://www.navcen.uscg.gov/?pageName=navRulesContent) in base alle regole del COLREGS (Convention on the International Regulation for Preventing Cillision at sea 1972.) riassunto brevemente per noi kayakisti dal sito (Maine Island Kayak Company - Rules of the Nautical Road). Anche qui nel rispetto di normative attente alle segnaletiche visive e sonore. Vedi.
http://www.kayalu.com/k/recommendation_kayak_light_paddling_at_night_fishing_angling.php
GLI SPAGNOLI anche sembrano navigare senza limiti tranne per le zone interdette dedicate ad aree di riserva integrale e ad attività di pesca regolamentata (http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/MARINA_MERCANTE/TITULACIONES/Titulaciones_de_Recreo/)
Questo è quanto ho potuto appurare. Se qualcuno sa o ha informazioni utili e pratiche che possano integrare, approfondire o negare con concretezza quanto raccolto dalla mia ricerca sarei molto felice di riscontro. Sulla Francia ho appurato di mia pagaia durante un raduno in Bretagna e quindi il riscontro ce l’ho già. Segnalo per finire che la Francia si fregia e si pregia di aver costituito la Federazione per il kayak da mare, affiliata all’Unione Internazionale delle Associazioni dei naviganti. Il sito molto ben fatto è questo: http://www.pagayeursmarins.org/
Pagaiate gente pagaiate…..
Francesca gastaldi
Gengis:
Brava Francesca ,
hai fatto un'ottima ricerca , me la studio con calma , avevamo tentato come FICT anni fa attraveso un Senatore di introdurre una normativa tipo la Francese , però salto la legislatura ed il Senatore non fu più rieletto, e senza un padrino in Senato non si riesce ad iniziare niente .
L'intento era di riuscire a portare la navigabilità per kayak da mare alle 6 miglia , che in verità non sono poche specialmente in mare aperto e soggetto a correnti e venti particolari .
6 miglia permettono di raggiungere isole lontano una ventina di km ed anche queste non sono poche
anche per kayakers con buona preparazione .
Non ricordo di averti mai incontrata in K. cosa che invece potrebbe essere avvenuta, dato che incontro sempre tanta gente , dove risiedi e che acque frequenti più assiduamente ?
Gengis
francesca gastaldi:
Ciao Gengis,
mi hai conosciuto due anni fà al raduno di Eyglier. Mi ha presentato a te Giuseppe Spinelli. Sono iscritta al Gruppo Canoe Roma e vivo a Monte Porzio Catone (RM). Ho anche cotribuito nel mio piccolo al progetto del Batiment che insegui da tempo. Ammiro e condivido la passione che hai per la canoa. ;-)
Sono convinta che non ci sia da cambiare niente nella legge esistente, tranne l'interpretazione che di essa viene fatta, per poter navigare entro le sei miglia e ti mostro la mia visione nell'allegato (lo aggiungo sotto con un copia incolla perchè non riesco a spedire la mail con l'allegato). La mia speranza è che la Federazione riesca ad intercedere con personaggi della Guardia Costiera che abbiano una visione aperta della vita affinchè prendano in considerazione quanto chiediamo. Buona parte del mondo sembra navigare senza limiti e confini. Il mare come la montagna sono di tutti. Certamente tutto và approcciato con le dovute capacità e cautele. Ti ringrazio del tuo interessamento e sono dispostissima a collaborare per qualsiasi cosa. Ti dichiaro subito il mio sogno: arrivare giorno a pagaiare entro sei miglia liberamente e senza limiti prendendo la patente nautica. Siamo in molti a sognare anche se i più non fanno voce. Di fatto oggi personaggi del kayak italiano navigano ben oltre i limiti consentiti servendosi o no di barche appoggio! Ciò è una dimostrazione reale dell'abilità e capacità di queste barche.
ciao e grazie
francesca gastaldi
Allegato
NORMATIVA DELLA NAVIGAZIONE PER IL KAYAK MARINO
La legge 127/2003 all’art.6 assegnava al D.L.n.171/2005 l’onere di semplificare e snellire le procedure della nautica da diporto, di coordinare e armonizzare tutte le normative nazionali e comunitarie. Vediamo di fatto il D.L. 171 con riferimento al natante senza omologazione CE quale il kayak. Vediamo in particolare cosa affermano l’art. 3 e 27 della L.171.
ART.3 D.L. 171 DEFINISCE UN NATANTE DA DIPORTO: UNITA’ A REMI O CON SCAFO DI LUNGHEZZA PARI O INFERIORE A 10 METRI, MISURATA SECONDO LE NORME ARMONIZZATE EN/ISO/DIS 8666.
Quali sono le unità a remi e quali le loro caratteristiche in questo articolo non viene detto. Viene fatto un elenco espresso all’art. 27: sandolini, jole, pattini, gondole. Nella prassi quotidiana il kayak è ritenuto appartenere a questo elenco e come tale essere soggetto alla navigazione entro un miglio dall’approdo più vicino. Si capisce perché i mezzi come il sandolino, lo jole, il pattino e la gondola siano sottoposti a tale limite di navigazione. Di fatto le acque esterne oltre un miglio sono impraticabili per questi natanti. Ma, 1) perché porre questo limite al kayak? 2) E’ il kayak compreso nell’elenco dei natanti chiamati dall’art.27 della L. 171?
Vediamo le differenze di concepimento e di prestazione sulla tenuta del mare dei natanti richiamati dalla legge nell’art. di cui sopra e del kayak. Iniziamo dai primi.
a) non sono dotati di gavoni stagni che permettono 1) di non imbarcare acqua e di non affondare. 2) di proteggere e trasportare cibo, abiti asciutti e oggetti tecnicamente utili alla navigazione e alla sopravvivenza durante la navigazione.
b) sono imbarcazioni a cielo aperto, nel senso che non sono pontati. Quindi il corpo del rematore è completamente svincolato dal natante. Soltanto il sandolino è pontato ma per una superficie limitata a prua e a poppa. Ciò non garantisce la tenuta stagna del natante. Il fatto che il corpo del rematore e quello dello scafo siano completamente separati tra loro (nella gondola il rematore è addirittura in piedi) rende molto precaria la tenuta dell’equilibrio.
c) Come conseguenza dei punti a) e b), in caso di capovolgimento, è difficile il recupero del natante, che imbarca acqua velocemente. Il rematore è catapultato in acqua. La possibilità di recupero immediato o, tutto al più, veloce del natante, è quasi nulla. Tutti gli oggetti contenuti nello scafo a cielo aperto si disperdono in acqua. In queste condizioni, l’attenzione della persona (o delle persone) catapultate, deve essere rivolta ad operazioni multiple assai complicate: riportare in equilibrio sull’acqua il natante al più presto possibile (prima che si riempia completamente di acqua e affondi), risalire su di esso, recuperare gli oggetti persi in mare, svuotare una gran quantità di acqua (tanta quanto la capienza dell’intero natante) con un accessorio rudimentale quale una sassola. Tutto ciò comporta operazioni poco pratiche e non semplici, in alcuni casi impossibili. Impraticabile in caso di mare mosso.
d)
Questi natanti poi procedono con propulsione a remi. Il remo è un asta di legno o di metallo con pala finale. I remi sono tenuti fissi al natante tramite uno scalmo. Di fatto i remi di queste imbarcazioni sono studiati per movimenti lenti e sornioni, non consentono di prendere velocità, rendono lenta qualunque manovra di cambio direzione, di correzione e di avvicinamento. Fanno eccezione i remi dello jole. Barca leggera concepita per la velocità. Che pur presenta i limiti strutturali di cui ai punti a), b), e c).
L’unico natante che invece di un remo si serve di una sorta di pagaia è il sandolino. Remo doppio, cioè con due pale collegate da un bastone o asta di metallo. Esso si avvicina come concezione di uso alla pagaia ma non è una pagaia. Tanto è vero che è chiamato remo a battana. E’ oggetto spartano impugnato nella parte centrale dal vogatore, che lo manovra immergendolo alternativamente a destra e a sinistra, senza appoggio di scalmi. Oggi si adopera in varie forme nei caiachi, nei sandolini, nei battellini di gomma e in piccole imbarcazioni presso alcuni popoli primitivi. Il remo a battana, è un oggetto pesante per definizione e per struttura. Esso non consente la facilità e la rapidità di movimento prevista da una pagaia odierna ed è destinato alla propulsione di un natante nato e concepito in epoca antica non più presente nelle nostre acque.
Il sandolino è una barca, di uso antico, ormai fuori produzione.
f) lo scafo a cielo aperto, per concepimento, non protegge il corpo delle persone a bordo dall’acqua, dal vento e dal freddo ma le espone, completamente agli elementi.
g) la pesantezza (ad eccezione dello jole e del sandolino) dell’imbarcazione a remi rende 1) faticosa e pressoché impossibile una lunga navigazione 2) impossibile il trasporto fuori dall’acqua e difficile la manovrabilità dell’imbarcazione in acqua da parte del rematore, soprattutto nel caso di capovolgimento.
h) tutte queste caratteristiche rendono i natanti a remi imbarcazioni utilizzabili solo per brevi tratti di navigazione o per lo più in condizioni di acque piatte e vicine alla costa. Si capisce quindi perché la L.171 li limiti ad una navigazione entro un miglio.
Il kayak da mare di fatto ha un capacità e una abilità alla navigazione in acque mosse (e maggior ragione in quelle piatte) che non ha nulla a che vedere con quella dei natanti a remi nominati nell’art. 27 della L.171 p.to 3). Questo concetto è perfettamente contenuto nella legislazione vigente dal momento che il kayak non è contenuto in quell’elenco. Ciò non per dimenticanza o misconoscenza. Egli infatti dimostra di conoscere il kayak quando lo nomina esplicitamente nel Capo II della stessa legge.
Vediamo, nei fatti, perché il kayak non ha nulla a che vedere con le imbarcazioni si di cui sopra.
a) Sono dotati di gavoni stagni per uno spazio pari almeno al 40% della stazza. La grandezza dei gavoni varia da modello a modello anche in base alle richieste nella fase di fabbricazione e costruzione del natante. Ciò consente 1) la fondamentale capacità di galleggiamento in caso di capovolgimento 2) la possibilità di trasportare al sicuro dall’acqua cibo, abiti e oggetti tecnicamente utili alla navigazione.
b) Presentano uno scafo chiuso e stagno in tutta la sua superficie. Infatti è parte rappresentato dai gavoni chiusi con tappi stagni e parte da un pozzetto reso anch’esso stagno dal gonnellino indossato dal kayaker. Questo è saldamente posizionato nel pozzetto (e quindi al natante) perchè il bacino ha aderenza con il seggiolino ergonomico ed esercita, nell’azione della conduzione, pressione con il bacino e le gambe che fanno leva su schienalino, pareti laterali del natante e pedalina. Il contatto con il natante è tale da poter dire che egli indossa il proprio kayak. Ciò fà del kayak un mezzo simil-anfibio. Quindi permettendo un diretto ed immediato controllo dell’equilibrio, nella direzione, nelle manovre.
c) Consentono di proteggere la persona dal freddo, dal vento e dall’acqua durante la navigazione perché nel pozzetto si crea una temperatura che è quella diffusa dal calore corporeo. Questo contraddistingue il kayak anche dal natante a vela con superficie velica di 4 metri (nominato nell’elenco dell’art. 27 della L171). Il kayaker inoltre si protegge con indumenti idonei alla navigazione che lo preservano da facili ipotermie ed escoriazioni.
d) Le caratteristiche dei punti a) e b) impediscono l’affondamento dello scafo anche nel caso in cui nell’eventuale capovolgimento il pozzetto si riempia di acqua. Inoltre il maggior controllo dell’imbarcazione da parte del kayaker rende possibili manovre rapide di recupero dell’equilibrio del natante in acqua (eskimo). La leggerezza dello scafo, la conformazione (appositamente studiata), e il fatto di essere direttamente a contatto con il corpo del kayaker sono caratteristiche che rendono possibile anche il recupero dell’imbarcazione nel caso che, nel capovolgimento, il kayaker finisca in acqua fuori dall’imbarcazione. Esistono infatti manovre rapide e acquisite di recupero del natante. La galleggiabilità garantita per concepimento facilita la possibilità di essere manovrato in acqua seppur a pozzetto pieno di acqua. La conformazione tecnica dello scafo facilita il ribaltamento per di ripristino dell’equilibrio sull’acqua con un semplice gesto. Esistono, in proposito, mezzi e tecniche, universalmente note, per risalire a bordo dello scafo e per svuotare il pozzetto dall’acqua, ciò sia con l’aiuto di un compagno sia in assenza di questo. Durante tutte queste operazioni gli oggetti stivati nei gavoni non subiscono alcun danno e non vanno dispersi. Quindi l’attenzione della persona coinvolge solo il recupero dell’equilibrio dell’imbarcazione ed eventualmente la risalita sulla stessa.
e) E’ un mezzo a propulsione di pagaia. Le pagaie odierne usate per il kayak sono il prodotto di studi tecnologici avanzati sulla trazione e sulla gestione della manovrabilità. Esse sono costituite di materiali e forme altamente performanti. La pagaia può imprimere una velocità, al natante performante come il kayak, anche superiore a 5 nodi orari. Questo perché con una pagaia il natante ha un periodo di propulsione pressoché ininterrotto. La doppia pala infatti consente una propulsione continua: mentre una pala recupera in aria l’altra prosegue la propulsione. La pagaia è libera da fulcri che la tengono rigidamente saldata all’imbarcazione ciò consente un utilizzo polifunzionale. La leggerezza e la performance dei materiali utilizzati oggi rendono la pagaia un oggetto polifunzionale idoneo a favorire appoggi sull’acqua, angolazioni diverse di immersione della pala, rispetto al baricentro dell’azione: in linea, in avanti, in dietro e lateralmente rispetto ad esso. Ciò consente manovre multiple, continue e fluide di avanzata, correzione, timonata, avvicinamento, riporto in equilibrio in caso di capovolgimento. Può essere utilizzata anche come strumento per risalire a bordo nel caso di uscita della persona dallo scafo. Anche in questo caso esistono accessori, manovre e tecniche universalmente conosciute che la rendono efficiente sotto il punto di vista della sicurezza.
f) Lo scafo, studiato per la navigabilità e la surfabilità dell’onda, aggiunge, alla propulsione impressa tramite pagaia, la possibilità di sfruttare efficacemente la spinta del mare aumentandone la possibilità di velocità e manovrabilità.
Nella navigazione contro mare la conformazione della chiglia, della prua, della poppa e quindi del “rocker” (livello, in termini di altezza, di poppa e prua rispetto al punto più basso dello scafo) permettono una eccellente tenuta della navigabilità e della manegevolezza.
g) Il natante è solitamente dotato fin dalla produzione di corde perimetrali che ne consentano l’ammaraggio, il traino in acqua, l’ancoraggio, il soccorso passivo ed attivo. Può essere inoltre dotato di pompa di sentina e altri optional (bussola, deriva, timone ecc…) nonché di ulteriori camere d’aria distribuite sullo scafo che ne garantiscano la galleggiabilità anche con il pozzetto ed i gavoni pieni d’acqua.
h) Le tecniche di produzione odierne sono tali da poter produrre barche in grado di rispondere a dati e caratteristiche idonee per consentire una omologazione dello scafo in caso di navigazione d’alto mare anche in condizioni di mare avverse.
ART.27 L.171 I NATANTI DA DIPORTO SENZA MARCATURA CE POSSONO NAVIGARE :
1)ENTRO 12 MIGLIA DALLA COSTA SE OMOLOGATI PER LA NAVIGAZIONE SENZA ALCUN LIMITE E SE RICONOSCIUTI IDONEI PER TALE NAVIGAZIONE DA UN ORGANISMO TECNICO NOTIFICATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 O AUTORIZZATO AI SENSI DEL D.L.N.134 DEL 1998 (RINA). IN TAL CASO DURANTE LA NAVIGAZIONE DEVE ESSERE TENUTA A BORDO COPIA DEL CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CON RELATIVA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ OVVERO ATTESTAZIONE DI IDONEITA’ RILASCIATA DAL PREDETTO ORGANISMO.
2)SE NON OMOLOGATI POSSONO NAVIGARE ENTRO 6 MIGLIA DALLA COSTA.
3)ENTRO 1 MIGLIO DALLA COSTA I NATANTI DENOMINATI JOLE, PATTINI, SANDOLINI, MOSCONI, PEDALO’, TAVOLE A VELA E NATANTI A VELA CON SUPERFICIE VELICA NON SUPERIORE A 4 METRI QUADRATI, NONCHÉ GLI ACQUASCOOTER O MOTO AD ACQUA E MEZZI SIMILARI.
L’interpretazione dei corpi predisposti alla sicurezza in mare, interpreta il kayak come un imbarcazione rientrante al p.to 3 dell’art.27. Cioè lo assimila a jole, pattini ecc….
Chi conosce la differenza tra un kayak ed un sandolino non può fare a meno di chiedersi perché il legislatore non nomini espressamente il kayak nel p.to 3 dell’art.27? E’ certamente da intendersi che non lo abbia fatto per pigrizia o misconoscenza! Infatti la parola kayak si legge al capo II art. 4 del D.L. 171 (dove il legislatore esclude espressamente le disposizioni del capo relativo alla progettazione, costruzione e immissione in commercio, a kayak e canoe). A rigor di logica quindi se il kayak non c’è alla lettera c) punto 3 è perché il legislatore non ce lo ha voluto mettere. Dunque non ricade nella categoria dei mezzi quali sandolino, pattini e pedalò.
E’ forse incluso tra i mezzi similari? Ad escluderlo anche da questa categoria è la parola NONCHE’ che palesemente separa i mezzi elencati prima da quelli a motore ai quali riferisce i mezzi similari. Va da sé che il kayak non ricade tra i mezzi a motore non fosse anche per il fatto che per esso la legge non prevede la maggiore età e la patente nautica.
Dunque l’esclusione della navigazione del kayak oltre un miglio (come la prassi delle maggiori Capitanerie di porto vuole) è una interpretazione non solo arbitraria, ma senza fondamento, perché il kayak non rientra tra i mezzi soggetti a questa limitazione. Ciò automaticamente posiziona il kayak tra i mezzi capaci e abilitati a navigare entro le 6 miglia.
A voler spingerci oltre, alla lettera b) punto 3 art.27, è prevista l’omologazione per navigare entro le 12 miglia. E’ da supporre (poiché l’art. legifera sui natanti senza marcatura CE) che non sia la stessa prevista per i mezzi con marcatura CE, espressamente esclusa ai kayak. Dunque qualora il kayak fosse costruito nell’osservanza di certi requisiti, che non siano quelli della marcatura CE, può ottenere l’omologazione e la dichiarazione di conformità o l’attestato di idoneità dell’organo tecnico autorizzato e navigare entro le 12 miglia.
Considerazioni come queste sembrano avere il fondamento sul fatto che l’Italia, come ogni altro paese europeo, abbia dovuto ratificare le ormai definite normative europee. Ciò non ha impedito alla Francia di riconoscere ai kayak la navigazione a varie distanze dagli approdi qualora i kayak rispondano a determinate caratteristiche strutturali e siano dotati durante la navigazione di accessori indispensabili a definire uno grado accertato di sicurezza nella navigazione.
La confusione che và delineandosi tra chi pratica questo sport e le autorità che devono applicare la legge è palesemente vissuta con disagio da entrambe le parti. Riuscire a dare un senso univoco e logico all’applicazione della legge è prerogativa di tutti.
Dovrebbero quindi essere tese a questo obiettivo le associazioni locali e nazionali che esercitano lo sport del kayak marino, le associazioni nazionali come le Federazioni di kayak e gli enti pubblici e privati preposti a svolgere il loro lavoro in mare quanto a sicurezza e soccorso, in primis la Guardia Costiera. Lavoro non indifferente per il quale si dimostrano propedeutiche qualità come la passione, la determinazione e la competenza.
In fede
Tender to NoLe:
Solo una precisazione attualmente in Italia esistono solo due patenti nautiche:
Entro le 12 Nm
Senza limiti.
Quindi non capisco la necessita' di condurre un Kayak da mare oltre le 6 Nm con la patente, visto e considerato che la necessta' di patente nautica per i natanti e' legata alla potenza del motore installato e non alla distanza max dalla costa, mi spiego meglio un natante a motore marcato CE di 5 mt (gommone ad esempio) con un motore da 40 CV, naviga sino a 12 Nm dalla costa senza la necessita' di patente .
Forse la confusione nasce dalla marcatura CE dei natanti i quali se sprovvisti non possono oltrepassare le 6 Nm.
Ciao, Luigi
francesca gastaldi:
Grazie Luigi,
con l'apporto di ognuno si riesce a fare sempre più chiarezza.
francesca gastaldi
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