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Giubbotto Salvagente o Giubbotto Polifunzionale?
Vittorio Pongolini:
Credo che si debba ritrovare il bandolo della matassa.
Non sarò breve perchè dovrò fare dei copia - incolla lunghi. Me ne dispiaccio ma bisogna leggere il contesto di ciò che ci compete.
Ora pertanto vi evidenzierò le parti che ci riguardano relativamente alle disposizioni più recenti in materia di Codice della Nautica:
(precisazione: non so perchè più sotto viene una faccina che non riesco a togliere, al punto 8. Boh?)
DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n. 171 - Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172. (G.U. n. 202 del 31 agosto 2005 - Suppl. Ord. n. 148)
Art. 3.
Unità da diporto
1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);
d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b). NOI SIAMO UN NATANTE DA DIPORTO.
Capo II
Progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto
Art. 4.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano:
a) per quanto riguarda la progettazione e la costruzione, a:
1) unità da diporto, anche parzialmente completate, con scafo di lunghezza compresa tra duevirgolacinque e ventiquattro metri;
2) moto d'acqua, come definite dall'articolo 5;
3) componenti di cui all'allegato I, quando sono immessi sul mercato comunitario separatamente e sono destinati ad essere installati;
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano a:
a) per quanto riguarda il comma 1, lettera a):
1) unità destinate unicamente alle regate, comprese le unità a remi e le unità per l'addestramento al canottaggio, e identificate in tal senso dal costruttore;
2) canoe e kayak, gondole e pedalò; SIAMO EQUIPARATI ALLE GONDOLE ED AI PEDALO' PER CIO' CHE RIGUARDA LA NON OMOLOGABILITA' E LA LIBERTA' DI COSTRUIRLE. GIA' QUI C'E' DIFFERENZA NEI CONFRONTI DI SURF E MOTO D'ACQUA CHE SONO IN UN'ALTRO PUNTO.
3) tavole a vela;
4) tavole da surf, comprese le tavole a motore;
5) originali e singole riproduzioni di unità storiche, progettate prima dell'anno 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e identificate in tale senso dal costruttore;
6) unità sperimentali, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario;
7) unità realizzate per uso personale, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni;
8) unità specificamente destinate ad essere dotate di equipaggio ed a trasportare passeggeri a fini commerciali, salvo le unità da diporto utilizzate per noleggio o per l'insegnamento della navigazione da diporto, in particolare quelle definite nella direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, indipendentemente dal numero di passeggeri;
9) sommergibili;
10) veicoli a cuscino d'aria;
11) aliscafi;
12) unità a vapore a combustione esterna, alimentate a carbone, coke, legna, petrolio o gas;
Art. 27.
Natanti da diporto
1. I natanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 15, della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26.
2. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.
3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:
a) entro sei miglia dalla costa;
b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo;
c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonchè gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari. NOI QUI NON SIAMO NOMINATI ESPRESSAMENTE MENTRE CI SONO I PEDALO' E NON LE GONDOLE CHE SOPRA SONO ALL'ART. 3 E IL "MEZZI SIMILARI" SI RIFERISCE AI MEZZI MOTORIZZATI, ERGO RIENTRIAMO NELLE SEI MIGLIA MARINE DI CUI AL PUNTO a).
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato II.
5. La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), sono disciplinate dalla competente autorità marittima e della navigazione interna.
6. L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonchè di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali. QUESTO E' DA TENERE BEN PRESENTE, CIOE' DOBBIAMO RICHIEDERE ALLE AUTORITA' MARITTIME LOCALI, ANCHE SE, FORSE, SE SONO NOSTRE, NON RIENTRANO NELL'USO TURISTICO MA SPORTIVO PERSONALE E QUINDI I NOSTRI DIRITTI DI NAVIGAZIONE ESULANO DA QUESTO PUNTO.
Poi c'è il:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 luglio 2008, n. 146
Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto. (GU n. 222 del 22-9-2008 - Suppl. Ordinario n. 223)
TITOLO III
Sicurezza della navigazione da diporto
Capo I
Norme di sicurezza per la navigazione da diporto
Sezione I
Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto
Art. 54.
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
1. Le unita' da diporto devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati nell'allegato V in relazione alla navigazione effettivamente svolta. OCCHIO SE VOGLIAMO SPINGERCI OLTRE I 300 MT AD AVERE QUANTO RIPORTATO NEL LINK PIU' SOTTO.
I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio.
2. Dal 1° gennaio 2009 gli apparecchi galleggianti indicati nell'Allegato V sono sostituiti con zattere di salvataggio autogonfiabili, i cui requisiti tecnici saranno determinati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. I conduttori di tavole a vela, acquascooter e unita' similari, nonche' le persone trasportate, indossano permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge. QUI NON SONO NOMINATE CANOE E KAYAK MENTRE CONSIDERANO OBBLIGATORIO L'INDOSSARE IL SALVAGENTE IN QUEI NATANTI DA DIPORTO IN CUI SEI SEMPRE IN ACQUA, QUALI APPUNTO TAVOLE A VELA, ACQUASCOOTER E SIMILARI CIOE' (MOTO D'ACQUA).
4. I mezzi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unita' durante la navigazione.
Orbene, rifacendosi alla tabella della Capitaneria di Porto (link: http://www.guardiacostiera.it/servizi/documents/dotazioni%20di%20sicurezza/dotazionidisicurezza_upd20042010.pdf) possiamo concludere con quello che ho già scritto alla risposta n. 43 e cioè che fino ai 300 mt non serve nemmeno avere il Giubbotto Salvagente o Polifunzionale che sia e che il kayak può con le dotazioni del caso arrivare a sei miglia. E' indispensabile avere l'idea di cosa vogliono le Capitanerie di Porto. E dunque abbiamo un lavoro da fare: sapere quali sono le norme locali di tutte le Capitanerie di Porto. Saranno tutte allineate ai 300 mt da costa? Indaghiamo e confrontiamoci e lo sapremo.
Mi raccomando, questa è un interpretazione che ha come obiettivo la ricerca della massima libertà escursionistica sportiva. Va confrontata coi vostri pareri e, soprattutto, con quello delle autorità competenti. Sicuramente è un mezzo di confronto per eventuali soprusi legali che fossero adottati nei nostri riguardi.
Dovremo pertanto chiedere un confronto a:
Comando Generale
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera
Viale dell'Arte, 16
00144 Roma
Tel. 06.5908.1
Ufficio Relazioni Esterne
Capo Ufficio: C.F. (CP) Filippo MARINI
Tel. 06.5908.4666 (per info compilare il form)
Fax. 06.5908.4798
altergg:
--- Citazione da: marco ferrario - Gennaio 25, 2013, 11:17:28 pm ---Ma non dite che ci considerano sempre come dei pedalò, evidentemente non è così, penso che se avessero trovato un pedalò a 5 km. in mezzo al mare, non si sarebbero comportati allo stesso modo.
--- Termina citazione ---
Questo intervento dimostra perfettamente che è bene per i kayaker assolutamente non approfondire le questioni legislative e alzare la voce con capitanerie e simili!!
La legge ci considera come i pedalò. Nell'art 27 non siamo citati tra i pedalò ma è chiaramente una svista. Lquell'articolo semplicemente ci ignora. E dato che la legge va interpretata, l'intenzione del legislatore come anche ci ha spiegato Marco Lipizer non era certo quello di consentire ai kayak di stare entro le 6 miglia. i
QUESTA IMPERFEZIONE DELLA LEGGE E' PER NOI SOLO UNA FORTUNA!!
E' la scappatoia che permette alla capitaneria se ci beccano iltre il miglio e se tutto va bene (se non alziamo la voce, ecc, ecc.) di invitarci gentilmente a tornare indietro invece di multarci e sequestrare il kayak.
QUINDI, SCUSATE SE INSISTO, ASSOLUTAMENTE non conviene sollevare la questione della normativa e alzare la voce, ci tiriamo soltanto la zappa sui piedi!! Così facendo otteniamo che cambiano la normativa e correggono la svista oppure non fanno più finta di (mal)interpretare la legge a nostro vantaggio!
Marco Alberti:
--- Citazione da: altergg - Gennaio 28, 2013, 10:09:02 am ---QUESTA IMPERFEZIONE DELLA LEGGE E' PER NOI SOLO UNA FORTUNA!!
--- Termina citazione ---
In linea di massima, da bravo Italiano sarei tentato di darti ragione. In realtà qualsiasi interpretazione 'flessibile' o incerta di qualsiasi legge, può andare a nostro vantaggio 9 volte su 10, e invece rivelarsi una vera catastrofe la decima volta. Specialmente nel caso di un malaugurato incidente e con un avvocato della controparte con le palle di acciaio brunito ...
Marco z:
--- Citazione da: marco ferrario - Gennaio 25, 2013, 11:17:28 pm ---
In molti anni di viaggi in kayak vagabondando per gli arcipelaghi mediterranei, facendo anche diverse traversate tra le isole,
in Italia solo una volta sono stato fermato da una motovedetta della Guardia Costiera.
Ci trovavamo a poche centinaia di metri dall'isolotto di Maraone, che è zona A (vietatissima a qualsiasi navigazione e sul quale è assolutamente proibito sbarcare), perciò non ci avviciniamo oltre il consentito, ma siamo comunque in mezzo al mare, a circa 5 km. (oltre due miglia e mezzo) a est dall'isola di Levanzo.
La veloce motovedetta della GC si avvicina e sentiamo su di noi gli sguardi attenti e severi dei tre uomini d'equipaggio.
Dopo poco, ci chiedono da dove arriviamo.
Rispondiamo che siamo partiti dall'isola di Levanzo e continuiamo scambiando qualche breve battuta che non ricordo (è passato qualche anno), ricordo solo che ho fatto presente che avevo in dotazione i razzi e il fumogeno.
Il colloquio con gli uomini della Guardia Costiera è stato sereno, tanto che il terzo di noi ha scattato la fotografia che documenta l'inconsueto incontro.
Comunque, cortesemente siamo stati invitati a tornare a Levanzo, e di fatto ci è stato impedito di raggiungere l'isola di Formica che ormai era a poco meno di un chilometro, spiegandoci che l'isola è privata ed è vietato lo sbarco.
Abbiamo ubbidito senza opporre obiezioni e invertito così la nostra rotta.
La motovedetta ci ha seguito per un poco, forse volevano verificare come ci comportavamo col mare che si era fatto un poco mosso.
Abbiamo anche spiegato che prima di sera, avremmo l'intenzione di attraversare il tratto di mare che separa Levanzo all'isola di Favignana e chiediamo se potremmo incorrere in qualche problema.
Ci hanno fatto capire che, non ci avrebbero vietato la traversata che è di soli 4 km.* (poco più di due miglia).
Che dire? Alla luce anche degli interventi odierni sul topic, devo pensare che in effetti è proprio la locale motovedetta della Guardia Costiera che decide cosa è consentito, tollerato o vietato e sanzionabile?
Ma non dite che ci considerano sempre come dei pedalò, evidentemente non è così, penso che se avessero trovato un pedalò a 5 km. in mezzo al mare, non si sarebbero comportati allo stesso modo.
*Scusate se parlo sempre di chilometri e non di miglia marine......
--- Termina citazione ---
Comunque in questo caso i canoisti si trovavano a poche centinaia di metri da un'isola quindi perfettamente in regola ... E NON IN MEZZO AL MARE
Capisco che per chi usa i km c'è un po' di confusione ma 5 km tra 2 isole significa essere sempre a 1 miglio dalla costa tranne nel breve tratto di circa 1000 mt centrale .
Detto questo potevate essere in regola anche con il pedaló in quel caso
;-)
Se poi concederanno ai kayak di navigare con forza 10 in mezzo al mare saró felice .... Spero peró che mettano l'obbligo di un patentino per coloro che vorranno cimentarsi .
Purtroppo in Italia siamo ancora molto ignoranti in tal senso e siamo gli unici ad avere la patente obbligatoria solo dopo i 40 cv.... Mentre per le moto d'acqua ci son voluti un sacco di morti per renderla obbligatoria da 2 anni circa...... Forse con quella i kayaker che hanno sudato per ottenerla sarebbero considerati per quello che meritano cioè un pó più esperti di un bagnante con il pedaló .
Ma fino a che un bagnante potrà noleggiare un kayak senza paraspruzzi e senza eskimo con bimbo in braccio come ho spesso visto..... non pretendiamo poi il rispetto che solo alcuni veri escursionisti del mare meriterebbero .
Ciao a tutti
Sent from my iPhone
altergg:
se si vogliono contare i morti, la prima attività che dovrebbe essere fatta solo col patentino putroppo è il kayak fluviale.
Eppure (fortunatamente..) il patentino non c'e'. La chiamano libertà!
Il bagnante con il bimbo in braccio e senza eskimo!?
Situazione non ideale, ma bisogna anche vedere dov'era, se era vicino a riva come altri bagnanti rischiava solo un bagno.
Di certo mi pare follia pretendere eskimo, patentini e quant'altro per poter pagaiare..
Pagaia e lascia pagaiare!!!
sicurezza e rischio.. è tutto relativo.. Ad es. io l'eskimo, che ho imparato per il torrente, in mare non l'ho mai utilizzato, saperlo fare non mi da una particolare sicurezza, mi da più sicurezza ad es. saper arrampicare o essere agile negli sbarchi difficili (vedi i lunghi tratti di costa con parti rocciose..); così come mi da pensiero poter avere un giorno uno svenimento (sgrat sgrat) anche se non ho mai avuto nulla di simile pagaiando.
Ad es. il primo giro dell'elba che ho fatto eravamo in 4 e tutti saliti su un kayak per la prima volta. Non credo che abbiamo mai rischiato la vita: eravamo tutti buoni nuotatori e abbiamo evitato situazioni di pericolo (traversate, mare agitato ecc.).
Viviamo in un mondo dove si vuole controllare tutto, dove si vuole imporre la propria "sicurezza" agli altri. L'unica cosa che conta davvero è la responsabilità. Specialmente in un ambito, il kayak, dove la sicurezza non ce l'avrai MAI. anche se dopotutto fortunatamente rispetto a molte attività sportive-escursionistiche il kayak di mare è assai meno pericoloso.
La logica del kayakaker che merita rispetto solo se ha il bollino blu che gli ha dato un altro (col bollino più blu) è pericolosa e inaccettabile.
Libertà e responsabilità sono quello che conta, per me sono l'essenza del kayak!
p.s. un isolotto con divieto assoluto di sbarco è come se non esistesse (lo dice la logica) per il calcolo della distanza dalla costa: per cui credo proprio che erano già sanzionabili anche senza aspettare che tornassero a oltre un miglio anche dall'isolotto..
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