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Giubbotto Salvagente o Giubbotto Polifunzionale?
francesca gastaldi:
--- Citazione da: Marco z - Febbraio 05, 2013, 12:19:30 am ---Francesca , il primo link non riesco a vederlo .
Ps ... Bello vedere che in Francia vogliono la carta nautica :-) ....
--- Termina citazione ---
Non sò come te l'ho copiato e te lo incollo qua sotto. Credo che fosse questo il primo link di cui parli.
Questo Raiola è sicuramente più lucido di quello che mi ha risposto l'altra volta. L'ho "pescato" da uno dei link sui pescatori in kayak che hai mandato tu.
francesca gastaldi
"Come noto, i natanti da diporto ‒ al contrario delle imbarcazioni e delle navi da diporto - sono mezzi non immatricolati e senza una licenza di navigazione. Per risalire al tipo di abilitazione di un natante ovvero al suo limite di navigazione, occorre, perciò, fare riferimento alla legge e, in particolare, al Codice della Nautica da Diporto. Il Codice, innanzi tutto, distingue i natanti in due categorie: quelli con marcatura CE e quelli senza. I natanti da diporto senza marcatura CE possono navigare entro 6 miglia dalla costa, eccetto due casi. Il primo riguarda i cosiddetti natanti da spiaggia (jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq, moto d’acqua e mezzi similari come canoe e kajak), che possono navigare fino a un miglio dalla costa. Il secondo caso riguarda i natanti senza marcatura CE, omologati per la navigazione senza limiti dalla costa oppure riconosciuti idonei per tale specie di navigazione da un organismo tecnico dopo apposita visita di sicurezza; detti mezzi possono navigare fino a 12 miglia dalla costa, purché abbiano a bordo la copia del certificato di omologazione e la relativa dichiarazione di conformità al prototipo omologato (che è sostituibile con l’estratto dai registri imbarcazioni da diporto, se si tratta di natanti un tempo immatricolati, da cui risulti l’abilitazione senza limiti dalla costa) oppure l’attestazione di idoneità rilasciata dall’organismo tecnico al termine della citata visita. I natanti marcati CE, invece, possono navigare entro i limiti fissati per la categoria di progettazione cui appartengono. Detti limiti di navigazione non sono espressi in miglia di distanza dalla costa, bensì in termini di altezza significativa delle onde e forza del vento che possono sopportare. L’altezza significativa è calcolata a partire dalle altezze di tutte le onde presenti in una data superficie del mare; immaginando di ordinare tali onde per altezza crescente, l’altezza significativa è l’altezza media del terzo delle onde di altezza più elevata fra quelle osservate in un dato periodo. La forza del vento, invece, è espressa con la scala Beaufort, che va da 0 (cioè calma) equivalente a una velocità da 0 a 1 km/h, a 12 (cioè uragano) equivalente a una velocità di 118 km/h e oltre. Pertanto, i limiti di navigazione di questi natanti sono:
• per la categoria A = senza alcun limite;
• per la categoria B = vento fino a forza 8 e
altezza significativa delle onde fino a 4 metri
(mare agitato);
• per la categoria C = vento fino a forza 6 e
altezza significativa delle onde fino a 2 metri
(mare molto mosso);
• per la categoria D = vento fino a forza 4
e altezza significativa delle onde fino a 0,3
metri.
Secondo l’articolo 27 del Codice della Nautica, i natanti con marcatura CE «possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza». Questa disposizione ha fatto nascere l’equivoco che i natanti delle categorie A o B potessero navigare oltre il limite delle acque territoriali (12 miglia marine). Ma così non è, perché la navigazione oltre le 12 miglia marine è regolata dalla Convenzione internazionale di Montego Bay (1982) sul diritto del mare, nella quale è previsto che la nazionalità di un mezzo nautico che naviga in alto mare o mare internazionale (cioè oltre le acque territoriali) deve essere comprovata dai documenti di bordo.
I natanti, non essendo immatricolati, sono privi di tale documentazione e considerati privi di nazionalità (bandiera). Pertanto, in alto mare i natanti sono soggetti alla polizia della navigazione svolta da navi militari di qualsiasi Stato sottoscrittore della Convenzione (praticamente tutti gli Stati del mondo), senza potersi avvalere del regime della bandiera nazionale. La nave militare che sospetti che un’unità sia priva di nazionalità, può procedere al fermo e alla visita della stessa. Questo il motivo per cui i natanti di categoria A o B, seppur tecnicamente in grado ‒ come un’imbarcazione delle stesse categorie ‒ di navigare oltre le 12 miglia, non possono per ragioni di diritto internazionale superare detto limite. A conferma di ciò, la relazione ministeriale illustrativa del Codice della Nautica si esprime come segue: «si precisa che essendo l’unità natante da diporto non immatricolata e quindi priva di bandiera nazionale, può navigare solo nei limiti delle acque territoriali, al di fuori delle quali non avrebbe più alcuna tutela da parte dello Stato italiano».
Cap. Freg. Aniello Raiola,
Capo del Compartimento marittimo
e Comandante del porto di Rimini
Cerca un articolo nell'archivio storico del Tergicristallo
DALLE
Marco Lipizer:
--- Citazione da: francesca gastaldi - Febbraio 05, 2013, 09:02:48 am ---Non sò come te l'ho copiato e te lo incollo qua sotto. Credo che fosse questo il primo link di cui parli.
Questo Raiola è sicuramente più lucido di quello che mi ha risposto l'altra volta. L'ho "pescato" da uno dei link sui pescatori in kayak che hai mandato tu.
francesca gastaldi
"Come noto, i natanti da diporto ‒ al contrario delle imbarcazioni e delle navi da diporto - sono mezzi non immatricolati e senza una licenza di navigazione. Per risalire al tipo di abilitazione di un natante ovvero al suo limite di navigazione, occorre, perciò, fare riferimento alla legge e, in particolare, al Codice della Nautica da Diporto. Il Codice, innanzi tutto, distingue i natanti in due categorie: quelli con marcatura CE e quelli senza. I natanti da diporto senza marcatura CE possono navigare entro 6 miglia dalla costa, eccetto due casi. Il primo riguarda i cosiddetti natanti da spiaggia (jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq, moto d’acqua e mezzi similari come canoe e kajak), che possono navigare fino a un miglio dalla costa. Il secondo caso riguarda i natanti senza marcatura CE, omologati per la navigazione senza limiti dalla costa oppure riconosciuti idonei per tale specie di navigazione da un organismo tecnico dopo apposita visita di sicurezza; detti mezzi possono navigare fino a 12 miglia dalla costa, purché abbiano a bordo la copia del certificato di omologazione e la relativa dichiarazione di conformità al prototipo omologato (che è sostituibile con l’estratto dai registri imbarcazioni da diporto, se si tratta di natanti un tempo immatricolati, da cui risulti l’abilitazione senza limiti dalla costa) oppure l’attestazione di idoneità rilasciata dall’organismo tecnico al termine della citata visita. I natanti marcati CE, invece, possono navigare entro i limiti fissati per la categoria di progettazione cui appartengono.
...
Capo del Compartimento marittimo
e Comandante del porto di Rimini
Cerca un articolo nell'archivio storico del Tergicristallo
DALLE
--- Termina citazione ---
Cara Francesca, te lo volevo dire gà ieri dal link. Questo bara! :) Ha inserito quattro paroline che nel testo della Legge non ci sono. Non capisco se sono una sua interpretazione oppure quello ufficiale del Ministero o della Marina. E non è cosa da poco.
Tu cosa pensi?
Cordialmente,
Marco
marco ferrario (eko):
--- Citazione da: Marco Lipizer - Febbraio 05, 2013, 08:37:13 am ---
Certo che solo gli Italiani, popolo di navigatori, non considerano i kayak nella Normativa! :(
Marco
--- Termina citazione ---
Persino nell'ordinanza sulla navigazione nelle acque Svizzere, che di mare non ne ha ma ci sono tanti laghi e fiumi, a pag. 3 i kayak vengono così citati,
-s. il termine «kayak» indica un natante senza chiglia, azionato con una pagaia doppia da una o più persone sedute nel senso di navigazione e il cui ponte è chiuso ad eccezione delle aperture per i sedili; -
Differenziando i kayak da tutti gli altri natanti.
http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/1333/BSV%20_i.pdf
Ciao
M.
francesca gastaldi:
--- Citazione da: Marco Lipizer - Febbraio 05, 2013, 09:12:09 am ---Cara Francesca, te lo volevo dire gà ieri dal link. Questo bara! :) Ha inserito quattro paroline che nel testo della Legge non ci sono. Non capisco se sono una sua interpretazione oppure quello ufficiale del Ministero o della Marina. E non è cosa da poco.
Tu cosa pensi?
Cordialmente,
Marco
--- Termina citazione ---
Marco, anche io te l'ho ribadito;-): la penso diversamente da te. Accetto la tua interpretazione tu accetta la mia. Io sono del parere che se la GC la vede così noi non possiamo fare diversamente a meno che non ci battiamo per cambiare le cose. Ti riesce così difficile accetare il mio modo di vedere? Accettare non vuol dire condividere no? ;-) io, come te, non riconosco giusta la normativa questo mi pare di averlo dichiarato chiaramente. Allora perchè non cerchiamo di convergere sul punto che abbiamo in comune e cerchiamo di lavorare su quello? Nei link sui pescatori anche se fà un gran parlare ma non si conclude niente. Io invece vorrei temtar di fare qualcosa. Ciò significa smettere di parlarsi addosso e cominciare ad interagire con l'esterno: GF istituzioni, associazioni, produttori di kayak portare sul forum i risultati, riconfrontarsi per trovare altri modi di avanzare e di agire in base alle conoscenze acquisite, ecc....
francesca gastaldi
francesca gastaldi:
--- Citazione da: Marco Lipizer - Febbraio 05, 2013, 09:12:09 am ---Cara Francesca, te lo volevo dire gà ieri dal link. Questo bara! :) Ha inserito quattro paroline che nel testo della Legge non ci sono. Non capisco se sono una sua interpretazione oppure quello ufficiale del Ministero o della Marina. E non è cosa da poco.
Tu cosa pensi?
Cordialmente,
Marco
--- Termina citazione ---
Marco, non è quello che penso io che deve riguardarci. Anche se è chiaro come la penso io: per me la legislazione non è chiara e và cambiata. Quello che invece è importante è quello che pensava il legislatore quando ha fatto la legge e quello che applica la GC. Tolto il legislatore, che poteva essere anche più chiaro e non lo è stato (di questo ne abbiamo preso atto tutti), rimane la GC. Non mi è mai capitato di incontrate una vedetta che interpretasse la legge in questione diversamente da come l'ha esposta questo link. A parte nei casi di ordinanze locali dove comunque le retstrizioni erano ancora maggiori. Perciò io non posso che prendere atto di ciò. Qualunque mio pensiero ora è rivolto non a contestare la GC che non mi sentirebbe, ma a cercare di cambiare le cose parlando con produttori, istituzioni, associazioni kayaker per trovare sempre più informazioni che mi diano maggiori conoscenze sull'argomento e mi indichino la strada da seguire per cambiare le cose. Ovviamente ciò non accadrà in una settimana e neanche in un mese e neanche in un anno.
francesca gastaldi
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