Mi spiace, non sono riuscito a trovare la denominazione: imbarcazione a remi, me la ritrovi per favore Marco, se ne hai voglia? E neppure le dotazioni di bordo. Forse si trovano nel codice della navigazione navale (quello del '42), che non sono riuscito a scaricare.
Ho ripreso alcuni articoli dal Codice della Navigazione da Diporto del 2005. (Che disciplina le attività turistiche e non commerciali).
- La parola "canoa e kayak" appare (mi sembra) solo al capitolo dove si delibera circa le modalità costruttive dei natanti. Qui:
2. Le disposizioni del presente capo [modalità costruttive relative soprattutto ai motori] non si applicano a:
a) per quanto riguarda il comma 1, lettera a):
1) unità destinate unicamente alle regate, comprese le unità a remi e le unità per l'addestramento al canottaggio, e identificate in tal senso dal costruttore;
2) canoe e kayak, gondole e pedalò;
3) tavole a vela;
4) tavole da surf, comprese le tavole a motore; 5 eccetera
Definizione: per
d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).
3. I natanti (senza marcatura CE) possono navigare:
c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonchè gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari.
In alcuni casi potrebbe tornarci utile questo articolo:
Art. 30 - Manifestazioni sportive
1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte nei registri di cui all'articolo 15, ed i natanti ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.
2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma 1 durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 27, per i quali è necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima, nonchè alle imbarcazioni e ai natanti che partecipano a manifestazioni organizzate dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana.
3. Nel corso degli allenamenti deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata dall'autorità competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l'unità è destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.
4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attività sportiva delle federazioni di cui al comma 1.