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francesca gastaldi

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Nuovo codice della navigazione da diporto!
* il: Gennaio 13, 2014, 01:20:57 pm *
Buongiorno a tutti,
ci sono novità nel 2014 per quanto riguarda la canoa ed il kayak in europa.
Marco Lpzier mi ha tempestivamente fatto notare (GRAZIE MARCO) che a novembre del 2013 il Parlamento Europeo ha approvato la Direttiva 2013/53/UE. Essa entra in vigore il 17/01/2014 e dovrà essere adottata dagli Stati Membri entro il 17/01/2016. In questa ultima data la vecchia direttiva 94/25/CE sarà abrogata. Cosa dice questa direttiva?
A mio parere introduce novità importanti. Ne elenco alcune. Non ci sono ancora molti commenti a riguardo e non so se l’interpretazione che ne dò è giusta. Tuttavia mi potete aiutare in questo compito.
Le novità:
1)   Nelle premesse della Direttiva al punto 7 si scrive:” E’ necessario specificare che TIPI di kayak e canoe sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva e chiarire” (Allenuia!!)
2)   Il p.to 33 delle premesse dice che “al fine di fornire informazioni chiare circa l’ambiente operativo accettabile delle unità da diporto, i titoli delle categorie di progettazione delle unità da diporto dovrebbero essere basati UNICAMENTE sulle condizioni ambientali essenziali per la navigazione, ossia dalla forza del vento e l’altezza d’onda significativa.”
3)   Nell’art.3 p.to 2) si definisce “Imbarcazione da diporto” qualsiasi tipo, escluse le moto ad acqua,  di unità da diporto destinata ad attività sportive e ricreative con lunghezza compresa tra i 2,5 e 24 metri, INDIPENDENTEMENTE DAL MEZZO DI PROPULSIONE” 
4)   Nel’art.17 si dice che le unità da diporto , i componenti e i motori di propulsione sono prodotti soggetti a marcatura CE quando sono messi a disposizione sul mercato o messi in servizio.
5)   Capo I art.2 : non si applicano alle canoe ai kayak e alle unità da diporto destinate alle regate  comprese le imbarcazioni a remi e le imbarcazioni per l’addestramento del canottaggio (identificate in tal senso dal fabbricante) ,  I REQUISITI (bada bene SOLO i requisiti per la progettazione e la costruzione) di progettazione e costruzione di cui all’allegati I, parte A (quindi protezione contro la caduta, stabilità bordo libero ecc…). Di contro Le unità da diporto inferiori a 6 metri hanno una riserva di galleggiabilità per consentire loro di galleggiare in caso di allagamento se usate secondo la loro categoria di progettazione.
6)   Capo II: i fabbricanti preparano la documentazione tecnica conforme, redicono una dichiarazione di conformità ai sensi dell’art.15  e attribuiscono e appongono la marcatura CE. Essi inoltre garantiscono che i loro prodotti rechino un numero di tipo, di lotto o di serie o qualsiasi elemento che ne consenta l’identificazione.  La marcatura Ce è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile ecc….

Dunque da quello che ne deduco è che i kayak, le canoe e le imbarcazioni da canottaggio, diventano imbarcazioni (non natanti) pertanto hanno la capacità giuridica di navigare anche in acque non nazionali. Sono omologate CE e possono concorrere alla categorizzazione fatta in base alla potenza del vento e del mare purchè abbiano una riserva di galleggiabilità.

Ragazzi è solo una prima lettura di approccio ma se ho  capito bene faccio inchino al Parlamento Europeo!!
Resta da vedere come la recepirà l’Italia!

Francesca Gastaldi
Francesca Gastaldi

francesca gastaldi

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Re:Nuovo codice della navigazione da diporto!
* Risposta #1 il: Gennaio 31, 2014, 11:26:50 am *
Buongiorno a tutti,
aggiornamento: abbiamo cercato di approfondire l'interpretazione della nuova Direttiva chiedendo informazioni all'ufficio competente europeo di Bruxell. le due risposte che abbiamo ottenuto ve le inserisco alla fine della mail. In pratica è uscito fuori che la Direttiva 2013/53/UE è valida solo per i kayak e le canoe che hanno un motore e che vengono utilizzate a scopo sportivo e ricreativo (in esso non sono incluse le gare)!! Dunque non esiste tutt'ora una normativa europea generale che regola la navigazione delle imbarcazioni a propulsione umana e che ci permette di fare leva sulle nostre richieste. Esistono tuttavia una prassi, dei codici di comportamento e delle normative nazionali degli stati membri europei che ci sostengono nella nostra richiesta di navigazione libera. 
Non si può fare a meno di credere comunque che, poichè la 2013/53/UE abroga la Direttiva sulla quale è stato costruito il nostro codice della navigazione da diporto, il nostro codice dovrà essere rivisto e modificato. Resta da chiedersi come questo sarà fatto e se rientreremo nello specchio delle imbarcazioni regolamentate e in che modo. Ci stiamo impegnando per partecipare a questo scopo.
Del resto neanche il nostro codice della navigazione dice nulla sulla navigazione delle canoe ed e dei kayak. Le uniche normative che lo fanno sono le Ordinanze della Guardia Costiera, di cui abbiamo visto, ne viene fatto largo abuso generando contraddizioni e paradossi. Se solo pensiamo alle acque interne l'Ordinanza Svizzera-Italia che regola la navigazione del kayak e della canoa sul lago di Lugano e il regolamento per la navigazione del lago di Bracciano, di cui abbiamo parlato ampiamente in altri topic, sono un esempio di questo sconsiderato comportamento da parte delle autorità. Se poi vogliamo riferirci alle acque esterne, come mi fà notare un amico, noi non possiamo navigare in kayak in alto mare, ma se lo facciamo a nuoto trascinando un kayak con una cima nulla ci vieta di farlo ;O))) L'osservazione fatta al cospetto di uomini della Guardia Costiera ha ottenuto come risposta che "effettivamente è imbarazzante". Stiamo continuando a muoverci affinchè venga presa coscienza di ciò da parte degli enti preposti e porre fine a questa assurdità.
Francesca Gastaldi

Viktorija.CALJKUSIC-IVANOVIC@ec.europa.eu
   16:41 (18 ore fa)
       
 
a Maria-Isabel.G., me
 
   
Dear Ms Gastaldi,
 
Thank you for your e-mail.
 
Article 2.2 of the Directive 2013/53/EU lists products that are excluded from the scope of the Directive. Among those products, with regard to design and construction requirements set out in Part A of Annex I, are canoes and kayaks designed to be propelled by hand paddle power only, meaning that these types of kayaks are excluded from the scope of the Directive.
 
It is also to be noted that "motorised" canoes and kayaks fall within the scope of the directive only if they are intended for sports and leisure purposes, not for example for racing, etc.
 
If you have more questions or need more clarification, feel free to contact us.
 
Kind regards,
 
Viktorija CALJKUSIC-IVANOVIC

 

Viktorija.CALJKUSIC-IVANOVIC@ec.europa.eu
   17:26 (17 ore fa)
       
 
 
   
Dear Ms Gastaldi,
 
Article 3 gives the general definition of the recreational craft for the purposes of this directive. However, Article 2.2. contains exclusions from that "general rule" and observing from a legal point of view there is nothing confusing in that. A legislative act needs to contain general definitions to define certain terms used in it. But general definition cannot contain all the specificities nor it is their purpose. All specificities, such as exclusions from the scope, are thus explicitly mentioned and defined in the legislative act and Article 2.2. serves that purpose in this case.
 
Just to clarify, "means of propulsion" does not, in this directive, mean motor propulsion, but any method by which the watercraft is propelled (it is also set out in Article 3). Which means that for some cases it can also be propulsion by human power. However, for kayaks and canoes it is clearly stated that when they are propelled by hand paddle power, they are excluded from the scope of the Directive.
 
Kind regards,
 
Viktorija Caljkusic-Ivanovic
 


European Commission
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Francesca Gastaldi